E’ olografo solo il testamento originale – non una sua copia

Qualora non venga prodotto l’originale del testamento, ma una copia di esso, e’ giustificata la presunzione che il “de cuius” lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente. Ne consegue che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento originale al momento dell’apertura della successione.

Soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarita’ o addirittura singolarita’ consente di risalire, con elevato grado di probabilita’, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificita’ del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico – fisiche del soggetto rappresentati dalla firma.

Inoltre, è inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi. Un maggior grado di affidabilita’ non e’ attribuibile alla copia in “carta carbone”, che rimane soggetta alle molte variabili proprie di una copia, del supporto utilizzato, dell’effetto che il tipo di strumento usato per scrivere puo’ avere nell’incidere la carta sottoposta al foglio di carta carbone.

Quelli sopra riportati sono i concetti, in materia di testamento olografo, ribaditi dalla Corte di cassazione nella sentenza 10171/15.

10 Giugno 2015 · Carla Benvenuto