Separazione e divorzio – L’assegnazione della casa coniugale non può essere disposta solo al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole

Sia in sede di separazione che di divorzio la normativa vigente consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti.

Tale orientamento, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di speciale protezione.

L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat" domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione.

Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione - come in qualsiasi altra sede nella quale, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l'originaria assegnazione - resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.

Ne discende che, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, nondimeno l'assegnazione in questione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di separazione o di divorzio.

Queste sono, in sintesi, le considerazioni svolte dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15367/15.

23 Luglio 2015 · Annapaola Ferri