Obbligo di reclamo e mediazione tributaria per tutte le controversie non superiori ai 20 mila euro – Indipendentemente dall’ente impositore (inclusi gli enti locali)

Nell’ambito delle deleghe fiscali conferite al governo dalla legge 23/14, sono stati approvati, con il decreto 83/15, alcuni provvedimenti in materia di contenzioso tributario e di strumenti deflativi, in particolare per quel che attiene il reclamo, la mediazione tributaria e la conciliazione.

L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:

  1. l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
  2. l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
  3. l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20 mila euro.

Con il decreto 83/15 il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse.

Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti.

Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.

Le nuove norme si applicano immediatamente e trovano applicazione anche con riferimento ai procedimenti già pendenti.

27 Giugno 2015 · Giorgio Valli