Obbligo per gli avvocati di fornire al cliente un preventivo in forma scritta sul costo della prestazione

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/2017), modificando la disciplina dell’ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha introdotto, a partire dal 29 agosto 2017, l’obbligo, per l’avvocato, di comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma subordinatamente ad una richiesta in tal senso.

La previsione dell’obbligo di rendere noto al cliente il costo della prestazione è finalizzata ad assicurare che i rapporti tra avvocato ed assistito siano improntati a fondamentali canoni di trasparenza. A tale scopo, la normativa vigente pone in capo all'avvocato una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione, ma non si esauriscono con essa.

Sussistono due ordini di oneri informativi: il primo prevede che l'avvocato renda noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; il secondo impone l'obbligo di comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Entrambi gli oneri informativi sono dettati in ossequio ad elementari esigenze di trasparenza e buona fede, nonché in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto e agli specifici doveri di informazione previsti dalla normativa.

Al primo ordine di oneri, l’avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l’indicazione del presumibile costo della prestazione.

In pratica, l'avvocato deve specificare al cliente le attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione, ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, l'avvocato deve informare la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e fornire al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

Resta ferma la possibilità che, attesa la natura della prestazione oggetto di incarico, i costi e/o compensi subiscano delle variazioni in aumento qualora la prestazione dovesse richiedere attività ulteriori e/o più complesse (in relazione a sviluppi non espressamente previsti). Tuttavia, al realizzarsi di tale eventualità, dovrà essere dato tempestivo avviso al cliente per ogni necessaria intesa, informandolo che il mancato consenso sulle ulteriori attività e sulla conseguente modifica del costo complessivo della prestazione potrebbe comportare effetti negativi sulla prosecuzione della pratica e/o sul giudizio.

Per quanto attiene l'obbligo di rendere noto al cliente il costo della prestazione, le parti possono stipulare in forma scritta l’intero assetto del contratto di patrocinio, ivi inserendo anche la comunicazione del prevedibile costo delle prestazioni.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell’accordo sul compenso, comporterà l'applicazione dei parametri tabellari per la determinazione del costo della prestazione indicati dal Ministero della Giustizia.

2 Marzo 2018 · Marzia Ciunfrini