Contenzioso tributario – Esteso l’obbligo di mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro
Esteso l'obbligo di mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro
E' stata elevata da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l'ambito di applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria per tutti gli atti impugnabili notificati a decorrere dal primo gennaio 2018. Va ricordato, a proposito, che la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l'atto è affidato per la notifica a mezzo posta anteriormente al primo gennaio 2018, ma è ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l'eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, di valore superiore a ventimila euro, non è sottoposta all'istituto della mediazione obbligatoria.
Per valore della lite deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore della lite va determinato sulla base non dell'importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato.
Restano non mediabili le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali (IVA), nonché quelle di valore indeterminabile, ad eccezione delle controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
Si tratta di alcune indicazioni contenute nella circolare 30/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate.
26 Gennaio 2026