Cessa l’obbligo al mantenimento del figlio studente universitario fuori corso

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

E tale principio rende accoglibile la richiesta del coniuge tenuto al mantenimento ad essere liberato da ogni obbligo nei confronti del figlio maggiorenne se quest'ultimo ha avuto l’opportunità di frequentare l’Università, ma non ha saputo trarne profitto avendo superato solo pochi esami rispetto a quelli previsti dal corso di laurea oppure essendo iscritto fuori corso per più di una volta con un esiguo numero di esami superati.

Con le argomentazioni appena riportate, i giudici della Corte di cassazione hanno articolato e motivato la sentenza 1858/16.

2 Febbraio 2016 · Ornella De Bellis