Nuove regole antiriciclaggio per il pagamento degli stipendi » La busta paga non può essere corrisposta in contanti anche se di importo inferiore ai mille euro

Gli articoli 910, 911, 912 e 913 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) prevedono che, a far data dal primo luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche' ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

I datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di tutelare il lavoratore che riceva importi non corrispondenti a quanto scritto in busta paga, prassi molto diffusa tra datori e committenti che sono soliti corrispondere ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva: tanto è vero che l'articolo 912, in particolare, stabilisce anche che dal primo luglio 2018 la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Sono esentati dagli obblighi della normativa citata i rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione e quelli inerenti badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

9 Giugno 2018 · Giorgio Martini