Nullo l’accertamento tributario che non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

E' espressamente richiesta dalla legge la delega a sottoscrivere e che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre ribadito che l’avviso di accertamento tributario è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.

In pratica, incombe sull'Agenzia delle entrate il deposito dell’atto di delega da parte del titolare dell’ufficio fiscale espressamente contestato dalla parte contribuente.

In questo modo si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 5360/16.

13 Maggio 2016 · Giorgio Valli