Notifica del verbale di multa – il conteggio dei 90 giorni

Notifica del verbale di multa - come verificare il rispetto dei 90 giorni concessi dalla legge

Per quanto attiene la problematica posta nel titolo stesso dell'articolo sulla notifica del verbale di multa, il conteggio deve terminare alla data di  notifica del verbale oppure, nel caso di notifica postale, alla data  di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore.

Per il destinatario invece la notifica si perfeziona - ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere - al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale. Così come confermato dall'articolo 149 comma 3 codice procedura civile, dalla legge 890/82 (notifica postale) dalle sentenze della Corte costituzionale numero 477/2002, 28/2004, 97/2004, 3/2010.

La notifica del verbale di multa - Tutto ruota intorno all'articolo 201 CDS

Prevede il 1° comma: ”Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento…”.

Aggiunge il 5° comma dello stesso articolo: “L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notifica non sia stata effettuata nel termine prescritto”.

La notifica entro i 90 giorni previsti dall'articolo 201 del CDS  è un termine perentorio

Ma qual è la data giusta per il calcolo dei 90 giorni? Quella in cui avviene la consegna dell'atto da parte dell'ente accertatore a chi deve notificarlo oppure quella in cui l’atto viene notificato al destinatario?

Già a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 477 del 2002, è stato sancito, fra le norme generali sulle notifiche degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Nella citata sentenza la Corte afferma che “è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compi-mento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”.

Successivamente la Cassazione nella sentenza numero 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).  Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell'atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell'atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Ed allora, per il caso in esame, il termine dei 90 giorni deve essere calcolato in base alla data di consegna dell'atto per la notifica all'agente notificatore. I termini, invece, per il pagamento della multa o per presentare un ricorso decorrono dalla data in cui il destinatario riceve effettivamente l’atto sanzionatorio.

Resta il problema di come, nel caso in cui la data di consegna non sia chiaramente indicata sul verbale,  possa essere acquisita  la prova della tempestività della consegna dell'atto, per la notifica, all'ufficiale giudiziario o alle poste. La Suprema Corte, con sentenza della sezione 2, numero 23294 del 17/11/2005 ha disposto che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione della ricevuta.

Dunque,  per individuare  la data certa di consegna del plico per le operazioni di notifica è necessario effettuare un accesso agli atti presso gli uffici dell'ente accertatore oppure, con il codice raccomandata rilevato dalla busta, utilizzare il servizio di monitoraggio delle raccomandate sul sito delle Poste italiane.

3 Gennaio 2011 · Giuseppe Pennuto