Notifica postale diretta della cartella esattoriale – è valida?
Ci si chiede se sia valida la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della Riscossione
La questione è stata molto controversa e le sentenze sul punto discordanti, almeno fino al 19 settembre 2012, data in cui è stata pubblicata la pronuncia numero 15746 a cura della sezione tributaria della Corte di cassazione.
Il problema nasce in quanto l'articolo 26, primo periodo, del DPR numero 602/73 prevede che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".
Il secondo periodo dello stesso articolo 26 aggiunge che: "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Sulla base di questo secondo periodo, l'Agente della Riscossione ritiene di poter effettuare direttamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.
D'altra parte, invece, si ritiene che il secondo periodo sopra citato, seppure rende legittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.
Il primo periodo dell'articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:
- gli ufficiali della riscossione
- i messi comunali
- gli agenti della polizia municipale
- altri soggetti espressamente autorizzati dal Concessionario
Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo "direttamente".
Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità deve ritenersi inesistente.
In tal senso, segnaliamo le seguenti pronunce:
- Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ordinanza numero 97 del 10 luglio 2012,
- Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sentenza numero 113 del 12 giugno 2012
- Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza numero 37/V11/2012 del 23 aprile 2012;
- Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza numero 51/02/12;
- Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza del 25/10/2011 sentenza numero 533/05/10 del 29/12/2010; sentenza numero 909/05/09 del 23/10/2009;
- Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sentenza numero 3/10/10 del 9/07/2009. I Giudici hanno in questo caso precisato pure che la proposizione del ricorso non sana, ex articolo 156 codice di procedura civile, il vizio di notifica. Ciò, in quanto la cartella di pagamento non è atto processuale ma mero atto amministrativo, di carattere sostanziale, che, in quanto tale, si sottrae al regime della sanatoria di cui alla regola citata;
- Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza numero 141/05/09; sentenza numero 61/22/10 del 15/04/2010 ("la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notifica sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficio postale");
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza numero 264/09/10;
- Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sentenza numero 125 del 12/06/2008;
- Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza numero 51(02/2012 del 25/01/2012; sentenza numero 110 del 14/07/2010; sentenza numero 137 del 27/10/2010 ("qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione così come è avvenuto nel caso di specie");
- Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sentenza numero 770 del 27/08/2010 ("Gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mani o mezzo posta, e non attraverso l’ufficiale giudiziario, in violazione dell'articolo 26 dpr 602/73, della legge 890 del 1982 e dell'articolo 149 del codice di procedura civile, sono giuridicamente inesistenti");
- Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sentenza numero 348/7/10, depositata il 29/09/2010 ("L’articolo 26 citato e l’articolo 60 DPR numero 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notitificatorio, individuando esattamente i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta. La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall'articolo 14 legge 890/92 e quindi con esclusione degli Agenti della riscossione. <...> Pertanto la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge. La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamente inesistente");
- Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sentenza numero 53/07/11.
Per i giudici tributari di Bari la cartella esattoriale inviata per posta direttamente da Equitalia è ancora inesistente
Il problema della notifica delle cartelle esattoriali per posta pare sia ancora lontano dalla soluzione.
Molti addetti ai lavori e lo stesso concessionario della riscossione, infatti, credevano che l’Ordinanza della Cassazione numero 15.948 del 26/05/2010 avesse sostanzialmente risolto la situazione “sanando” quelle cartelle inviate ai contribuenti semplicemente a mezzo posta per il solo tramite dell'agente postale e senza l’intermediazione di un soggetto adeguatamente abilitato (come ad esempio i messi notificatori o gli agenti di polizia, si veda articolo 26, comma 1, del DPR numero 602/73) ma pare proprio che non sia così.
Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari numero 51/02/12) ha dichiarato che la predetta ordinanza della Suprema Corte “riguarda esclusivamente le conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità e, in quanto tale, sanabile ai sensi dell'articolo 156 cpc. Diversa cosa è la notifica eseguita … da soggetto a ciò non abilitato dalla legge che porta alla sua inesistenza, atteso che la stessa è stata eseguita al di fuori del quadro normativo e pertanto non sanabile”.
La CTP di Vicenza è convinta che la Corte di cassazione voglia evitare una propria precisa e motivata posizione sulla questione delle cartelle esattoriali notificate via posta direttamente da Equitalia
I giudici vicentini si soffermano sulle sentenze numero 14237/2009 e numero 2476/2010 della cassazione tributaria, analizzandone oggetto e contenuti. La conclusione della Commissione è che, almeno sino ad ora, la stessa Corte non si sia ancora pronunciata sul punto specifico della notifica in assenza di intermediario qualificato, ma abbia sempre cercato di evitare una precisa e motivata posizione.
Forse perchè negli ultimi due anni sono state oltre 34 milioni le cartelle esattoriali notificate per posta direttamente dall'Agente della riscossione e un riscontro sulla legittimità di tali notifiche potrebbe risultare devastante per il fisco.
Anche per la CTP di Reggio Emilia la notifica via posta effettuata direttamente da Equitalia è affetta da nullità insanabile ed è dunque inesistente
Anche per i giudici provinciali emiliani, l'art 26, 1 comma, dpr numero 602/73 dispone che la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ma sempre a cura di uno dei soggetti identificati dal comma 1 dell'articolo 26 del citato dpr, e non direttamente dall'agente della riscossione.
Nella pronuncia della CTP di Reggio Emilia si pone l'accento sulla circostanza che le valutazioni espresse nella sentenza non si pongono in contrasto con il pensiero della cassazione che mai, sino ad ora, si è espressa direttamente sulla doglianza specifica di cui stiamo trattando.
Infatti, prosegue 'ordinanza Questo giudice è ben a conoscenza dell'affermazione, in senso contrario, contenuta nella sentenza numero 11708/2011 della Cassazione, ma ritiene che la stessa, oltre a essere del tutto immotivata e dunque apodittica, non possa avere una funzione nomofilattica, essendo da qualificare come un semplice "obiter dictum", non avente alcuna connessione con il quesito di diritto su cui la Suprema corte era stata chiamata a pronunciarsi.
Per concludere, secondo le numerose commissioni di merito fin qui citate, la notifica della cartella esattoriale a mezzo servizio postale, a norma dell'articolo 26, primo comma del dpr numero 602/73, non può essere effettuata direttamente da Equitalia, ma deve necessariamente essere perfezionata con il ricorso ad un intermediario abilitato. La violazione, che rende viziata, in modo non sanabile, e dunque inesistente sia la notifica, sia la cartella impugnata, può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Alla luce di tali pronunce, quindi, pare proprio che il problema delle cartelle esattoriali notificate per posta, direttamente da Equitalia, sia tutt’altro che risolto. Corte di cassazione, se ci sei, batti un colpo ...
Per la Corte di cassazione la notifica postale diretta è valida
Con la sentenza numero 15746 del 19 settembre 2012 la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle modalità di notifica della cartella esattoriale. Contraddicendo un principio che sta prendendo piede tra i giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, la Cassazione ritiene che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire anche con semplice raccomandata a/r inviata direttamente dal concessionario della riscossione (e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge).
L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, se nell’avviso di ricevimento non sono state indicate le generalità del soggetto che riceve la raccomandata o nel caso in cui la firma di questi sia illeggibile, la notifica è comunque valida, in quanto detti elementi sono sostituiti dall'accertamento dell'ufficiale postale (ex articolo 2700 codice civile) che è pubblico ufficiale.
C’è da precisare, tuttavia, che la sentenza La sentenza numero 15746 del 2012 pronunciata dalla Cassazione si riferisce a tributi dovuti per l’anno d’imposta 1996 (come risulta dal testo della sentenza) e quindi sicuramente a notifica di cartella esattoriale eseguita in data precedente a quella dell'ultima modifica del testo dell'articolo 26 del DPR 602 del 1973.
Infatti, nei primi due periodi dell'articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono precisati i soggetti che eseguono la rituale notifica e nel terzo periodo viene precisato che la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nelle versioni successive (a partire dal 5 marzo 1999) a seguito delle modifiche apportate da tre provvedimenti legislativi, l’articolo risulta così strutturato: mentre nel primo periodo vengono descritti tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notifica della cartella, nel secondo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; con la modifica sembrerebbe essere stata esclusa la possibilità, da parte dell'ente esattore, di eseguire la notifica mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e quindi l’attuale prevista possibilità di notificare per posta la cartella riguarderebbe esclusivamente i soggetti abilitati e descritti nel primo periodo.
Quindi, resta ancora aperta la possibilità che per le notifiche dirette effettuate da Equitalia, a partire dal 5 marzo 1999, la Cassazione possa sancire la nullità.
Ancora una sentenza di Cassazione che conferma la validità della notifica diretta (raccomandata AR) della cartella esattoriale
La Corte di Cassazione sancisce, ancora una volta, la legittimità della notifica diretta della cartella esattoriale mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore per Equitalia, secondo i giudici di piazza Cavour. L'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l’avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. Non solo. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest’ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D’altra parte, fanno notare i giudici di legittimità, nessuna norma impone l’indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l’accertamento della relazione tra il soggetto cui l’atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale. La pronuncia appena riportata si aggiunge ad altre sentenze della Suprema Corte che smentiscono una copiosa giurisprudenza di merito di tutt'altro avviso e quanti sperano di individuare in formalismi e in bizantinismi da leguleio, e non nella sostanza, un cavillo per invalidare pretese sacrosante.