Notifica del verbale di multa – il termine di novanta giorni è tassativo per il destinatario risultante dal PRA

L’articolo 201 C.d.S., comma 1, dispone che qualora la violazione alle norme relative alla circolazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione (con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ove necessario), deve essere notificato, entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore.

In tema di notifica delle contestazioni delle infrazioni alle norma del codice della strada, ai sensi dell'articolo 201, è sufficiente che entro il termine di legge (90 giorni dal fatto) sia tentata la notifica nei confronti del destinatario risultante dai registri, dovendosi assumere il momento della conoscenza del mancato perfezionamento della notifica quale elemento che impone la necessità di svolgere ulteriori accertamenti anche in ordine al'identificazione dell'effettivo trasgressore, al quale la violazione può essere contestata nel termine pieno di novanta giorni (da ultimo, Cass.

10 gennaio 2007 numero 254).

Per provare l'avvenuta notifica entro i novanta giorni dall'infrazione, così come prescritto dalla legge, non è sufficiente la dichiarazione del notificante, trattandosi di una questione che attiene al perfezionamento della procedura per far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione. Occorre, invece, esibire le ricevute postali, in difetto delle quali ogni eventuale successiva notifica del verbale deve ritenersi eseguita oltre il termine di novanta giorni dalla violazione.

Quelli appena riportati sono, in sintesi, i contenuti dell'ordinanza numero 21042 del 13 settembre 2013, redatta dalla Corte di Cassazione, sesta sezione.

2 Ottobre 2013 · Giuseppe Pennuto