Notifica diretta via posta – Si applica anche alle cartelle esattoriali originate dal mancato pagamento della multa

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette, vale a dire alla riscossione mediante ruoli.

Così recita l'articolo 27 della legge 689/1981 che regola l'esecuzione forzata per l'omesso pagamento delle sanzioni amministrative. Ne consegue che la notifica della cartella esattoriale, che è l’atto dell'Agente della riscossione che fa seguito all'iscrizione a ruolo da parte dell’ente creditore della somma pretesa a titolo di sanzione amministrativa e successive maggiorazioni è disciplinata dall'articolo 26 del dpr 602/1973, secondo il quale La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Questo l'orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12351/16.

17 Giugno 2016 · Giuseppe Pennuto