Notifica diretta via posta con consegna dell’atto al portiere » Nessun obbligo di invio della raccomandata informativa

La normativa vigente (articolo 26 del dpr 602/1973) prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Con riferimento a tale modalità di notifica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982.

In pratica, la notifica via posta si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione all'obbligo, che ha l'esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento.

Inoltre, sempre in caso di cartella esattoriale trasmessa utilizzando il servizio postale e consegnata al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario, la notifica è perfettamente valida senza obbligo di invio di una seconda raccomandata informativa.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 25219/2017.

26 Ottobre 2017 · Paolo Rastelli