Notifica diretta della cartella esattoriale via posta – Ancora un sì per Equitalia

La legge (articolo 26 dpr 602/73) prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario della riscossione (Equitalia) ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella di competenza esclusiva di ufficiali giudiziari, messi comunali e ufficiali della riscossione.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Quelli appena riportati sono i concetti ribaditi nella sentenza 21558/15 dai giudici della Corte di cassazione in merito alla notifica postale della cartella esattoriale

29 Ottobre 2015 · Paolo Rastelli