Notifica del decreto ingiuntivo e del precetto – irreperibilità del debitore e vizi di nullità

La notifica di un decreto ingiuntivo o di un precetto richiede che l’ufficiale giudiziario indichi specificamente le ragioni di difficoltà materiale per cui non ha potuto procedere, descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del debitore nel luogo di residenza, dimora, o di domicilio, con conseguente illegittimità della notifica qualora la parte che procede non abbia usato l’ordinaria diligenza nell'individuare il luogo di residenza del debitore e manchi la prova che l’atto sia a questi pervenuto.

Gli adempimenti previsti a cura dell'ufficiale giudiziario, nel caso in cui il destinatario risulti temporaneamente irreperibile sono, a pena di nullità:

  1. deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi;
  2. affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario;
  3. notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il termine in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, è di dieci giorni (necessari all'eventuale perfezionamento della notifica per compiuta giacenza) a partire dall'inoltro della raccomandata con avviso di ricevimento che dà conto dell’infruttuosa ricerca del debitore e degli eseguiti adempimenti sopra elencati.

L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa deve essere allegato all'originale dell’atto e la sua mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l’avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del debitore, determina la nullità della notifica.

Di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, il debitore, che deduca un vizio della notifica tale da determinarne la nullità, può esperire l’opposizione tardiva (ex articolo 650 c.p.c) se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'atto per irregolarità della notifica.

Ricade, invece, sul creditore che intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva, in relazione alla irregolarità della notifica così come ricostruita dal debitore, l’onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto, così da rendere l’opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.

Il termine per l’opposizione tardiva è di dieci giorni dal primo atto d’esecuzione, che non è il precetto, atto propedeutico all’esecuzione, ed inidoneo a sanare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo.

L’opposizione al precetto può contenere anche l’opposizione a decreto ingiuntivo se solo attraverso il precetto il debitore ha avuto conoscenza del provvedimento e le due opposizioni possono cumularsi in un unico procedimento.

Se il debitore che eccepisce l’invalidità della notifica del decreto ingiuntivo contesta altresì l’efficacia e il merito del provvedimento, il giudice adito deve vagliare la fondatezza di dette eccezioni e, se fondate, esaminare la domanda giudiziale contenuta nel ricorso, secondo le regole dell'ordinario processo di cognizione.

Quelli appena indicati sono i principi giuridici, in tema di notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, messi, nero su bianco nella sentenza 15849/15, dai giudici della Suprema Corte di cassazione.

4 Agosto 2015 · Marzia Ciunfrini