La notifica delle cartelle esattoriali originate da multe secondo i giudici di Cassazione

La notifica della cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 del DPR 60271973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Si tratta di quanto stabilito dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 14834/17.

16 Giugno 2017 · Paolo Rastelli