Notifica della cartella esattoriale – L’onere di esibizione della relata dell’ufficiale giudiziario o dell’avviso di ricevimento postale grava in giudizio sul concessionario della riscossione ben oltre un quinquennio


L'onere di esibizione della relata dell'ufficiale giudiziario o dell'avviso di ricevimento postale grava in giudizio sul concessionario della riscossione

Grava sul concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notifica della cartella esattoriale: tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notifica, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.

Né quest'ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuent: tale norma, infatti, non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore, se necessario, anche oltre i cinque anni, le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio.

Ne consegue che il concessionario è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notifica della cartella esattoriale: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'onere probatorio, non derogato dalla norma speciale di cui all'articolo 36 del dpr 602/1973.

Si tratta del principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 1302/2018.

Sul tema c'è da rilevare, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27499/2025), la quale chiarisce (e ce ne fosse ancora bisogno) che la notifica degli atti fiscali tramite posta è valida anche senza relata, se accompagnata dall’avviso di ricevimento, dal momento che nella notifica postale diretta, la prova della ricezione è affidata esclusivamente all'avviso di ricevimento (la cartolina bianca o rosa).

Secondo i giudici, infatti, nello schema procedurale della notifica diretta (articolo 14. legge 890/1982) la relata di notifica perderebbe la sua natura di elemento costitutivo della validità dell'atto. Nella notifica postale diretta, infatti, la prova della ricezione sarebbe affidata esclusivamente all'avviso di ricevimento (la cartolina bianca o rosa). Non è, dunque, richiesta alcuna annotazione specifica sulla qualifica del consegnatario (nella notifica diretta del postino o dell'ufficiale giudiziario nelle notifica a mezzo posta indiretta) o sulla dinamica della consegna, purché il plico giunga a destinazione.

In pratica, dal 15 gennaio 2026 (data della pronuncia) le raccomandate del Fisco saranno sempre valide, anche senza relata di notifica del postino, essendo sufficiente esclusivamente, la prova dell'avviso di ricevimento.

    16 Gennaio 2026