Notifica della cartella esattoriale – L’onere di esibizione della relata dell’ufficiale giudiziario o dell’avviso di ricevimento postale grava in giudizio sul concessionario della riscossione ben oltre un quinquennio

Grava sul concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notifica della cartella esattoriale: tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notifica, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.

Né quest'ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuent: tale norma, infatti, non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore, se necessario, anche oltre i cinque anni, le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio.

Ne consegue che il concessionario è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notifica della cartella esattoriale: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'onere probatorio, non derogato dalla norma speciale di cui all'articolo 36 del dpr 602/1973.

Si tratta del principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 1302/2018.

13 Marzo 2018 · Paolo Rastelli