Notifica degli atti al vecchio indirizzo di residenza – Nulla anche se perfezionata nella mani di un parente stretto

La notifica di un atto non effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato anagrafico), ma nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto, che lo ha ricevuto in tale qualità, è viziata da nullità. Anche se il luogo di notifica corrisponde al vecchio indirizzo di residenza del destinatario.

Infatti, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza.

Né la notifica può ritenersi perfezionata perché indirizzata all'indirizzo risultante dal PRA, nel quale registro non sia stato effettuato il relativo aggiornamento, non essendo questo adempimento riferibile al destinatario e non esonerando tale risultanza l'amministrazione procedente dalla necessaria verifica anagrafica ai fini della regolarità della procedura.

Quello appena riportato è il parere dei giudici della Corte di cassazione affidato al contenuto della sentenza 7200/16.

15 Aprile 2016 · Marzia Ciunfrini