Notifica degli atti a soggetto incapace o minorenne – La capacità del consegnatario va valutata a vista

Se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o al'’azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace.

Il limite di validità della notifica è quindi quello della palese incapacità del consegnatario, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Non e’ richiesto all'ufficiale giudiziario di compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità del consegnatario, essendo sufficiente un esame superficiale.

Non incide la circostanza che il destinatario dell'atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale e cioè che si tratti di un soggetto che possiede la capacità di agire solo in determinati momenti, in quanto anziano, o sotto effetto di stupefacenti e di alcolici, o in stato di ipnosi.

Pertanto, non è causa di nullità della notifica la mancata indicazione della maggiore età e della condizione di non palese incapacità del consegnatario dell'atto, salva la prova, da parte del destinatario, della sua minore eta’ e dello stato di palese incapacità, non essendo sufficiente a tal fine la prova della circostanze dello stato di mera incapacità naturale, temporanea.

Così, in sintesi, i giudici di legittimità nella sentenza numero 5669 del 12 marzo 2014.

25 Marzo 2014 · Giorgio Valli