All’avvocato non basta l’invio di una nota spese al cliente per interrompere il decorso della prescrizione presuntiva

Com'è noto, se sono trascorsi tre anni dalla data in cui il professionista può dimostrare di aver erogato al cliente una certa prestazione, interviene la prescrizione presuntiva, il debito può considerarsi saldato ed il diritto del creditore estinto. Salvo che il professionista non produca scritti del cliente (ad esempio una e-mail in cui il cliente riconosce il debito e si dice disposto ad onorarlo nel tempo) che dimostrano la volontà di non avvalersi della prescrizione presuntiva maturata relativamente ai compensi pretesi dal professionista.

Fatta questa premessa, ci chiediamo se, prima della scadenza del termine triennale, il professionista possa interrompere la prescrizione presuntiva attraverso l'invio al cliente di una nota spese.

I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 25153/14, hanno precisato che, affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.

E, pertanto, mettono nero su bianco i giudici, una comunicazione inviata prima della scadenza dei termini di prescrizione presuntiva, in cui l'avvocato si limita a preannunciare al cliente l'invio della nota specifica del saldo delle sue spettanze, non può rivestire valenza di atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.

28 Novembre 2014 · Marzia Ciunfrini