Non assoggettabilità TARSU e inidoneità a produrre rifiuti? La prova spetta al contribuente

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente che sosteneva la non soggettività TARSU di propri locali adibiti a uso autorimessa perché inidonei a produrre rifiuti.

I giudici hanno argomentato che “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, articolo 62, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione”.

L’onere di provare la non assoggettabilità TARSU dell'area in questione incombe al contribuente (C.Cass. sent. numero 11351 del 6 luglio 2012).

2 Novembre 2012 · Giorgio Valli