Nessun rimborso al comodatario per le spese sostenute al fine di conservare il bene ottenuto in comodato, se non urgenti e improcrastinabili

Il codice civile esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene concessogli in comodato, prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione del bene, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti.

Risulta implicitamente esclusa dalla norma la possibilità che possa spettare un qualche rimborso (neppure nella forma dell'indennità o dell'indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa.

il comodatario che, al fine di utilizzare il bene concessogli in comodato, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

In particolare, ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.

Inoltre la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere che il comodatario, il quale abbia sostenuto delle spese ordinarie e si sia vista rigettata l'azione di rimborso, possa esperire quella di illecito arricchimento.

Questi i principi dettati, in tema di comodato, dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 13339/15.

2 Luglio 2015 · Paolo Rastelli