Niente pensione di invalidità se il beneficiario, pur possedendone i requisiti, percepisce redditi da lavoro

La situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e il requisito contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma che il godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l'erogabilità della prestazione.

In materia di pensione di inabilità, infatti, l'assenza di compensi per lavoro autonomo o subordinato, la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione non integrano requisiti costitutivi del diritto alla pensione (ulteriori rispetto al requisito sanitario e a quello contributivo), ma ne rappresentano semplici condizioni giuridiche, incidenti sulla decorrenza della prestazione.

Ne consegue che in caso di accertamento sia della sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto sia della percezione da parte dell'inabile di compensi per attività lavorativa, pur affermandosi la sussistenza del diritto alla pensione, deve negarsi in concreto l'obbligo dell'ente previdenziale alla sua erogazione data la presenza della condizione che osta alla concessione del relativo trattamento economico.

Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 22406/15.

5 Novembre 2015 · Stefano Iambrenghi