Separati in casa? Nessuna omologazione giudiziale di una situazione che si potrebbe prestare ad operazioni elusive e ad accordi simulatori, con finalità anche illecite

Sul piano personale i coniugi hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono: la loro volontà, anche nella sfera personale e familiare, non può però scegliere la forma da dare al proprio stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali non solo non sono previste dall'ordinamento, ma si pongono in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.

E' vero che in costanza di matrimonio il dovere alla convivenza può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro o di studio; ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti.

Più in generale l'istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile alla personale sensibilità e formazione culturale dei coniugi, purchè però oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.

Non può quindi trovare accoglimento la pretesa di attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti tipici della separazione coniugale (scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termine per lo scioglimento del vincolo), ad un accordo privatistico, fra i coniugi, che regolamenti la condizione di separati in casa.

In tal modo, l'istituto della separazione consensuale, del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite.

Quello appena esposto è il parere dei giudici del Tribunale di Como, trasfuso in una ordinanza depositata il 6 giugno 2017.

4 Settembre 2017 · Ornella De Bellis