La contestazione del conto corrente non è soggetta a termini di decadenza se gli addebiti sono illeciti

L'incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio del diritto diritto di impugnare le partite incluse negli estratti conto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano; né la mancata contestazione (o approvazione) del conto corrente comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga incontestabile.

Questo il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza 7662/05) in base alla quale l'Arbitro Bancario Finanziario ha accolto, con la decisione 116/13, il ricorso di un cliente che, in ritardo, si era reso conto di rilevanti ammanchi in conto corrente riconducibili a transazioni con carta di credito, fraudolente e mai effettuate.

La banca aveva opposto un netto rifiuto a restituire gli importi addebitati, eccependo che il disconoscimento delle operazioni con carta di credito era stato segnalato dal cliente decorso il termine contrattuale previsto (sessanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto).

2 Dicembre 2014 · Simonetta Folliero