Al coniuge separato superstite nessun diritto di abitazione nella casa del coniuge separato premorto se la convivenza fra coniugi era già cessata al momento del decesso

In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione di tale diritto. Se, infatti il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Ricordiamo che, secondo il dettato dell'articolo 540 del codice civile, al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Il principio di diritto è stato, ancora una volta, ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15277/2019.

18 Agosto 2019 · Marzia Ciunfrini