Mutuo ad interessi usurari » Occhio alla clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia inserita in un contratto di mutuo inibisce lo sforamento del tasso soglia.

Dall'analisi della maggior parte dei contratti di mutuo, almeno i più recenti, è possibile riscontrare l’inserimento della clausola di salvaguardia contro l’usura.

Questa clausola, inserita nella maggior parte dei contratti di mutuo, e relativa agli interessi di mora, salvaguarda la banca da un eventuale pattuizione usuraria, cioè il superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96.

Si tratta, dunque, di una previsione contrattuale inserita, spesso, dagli istituti di credito proprio per escludere che il calcolo degli interessi moratori possa dirsi usurario.

Se ad esempio, trovate questa dicitura, La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la misura sia pari al limite medesimo, siete davanti, appunto, alla cosiddetta clausola di salvaguardia.

E' bene stare molto attenti a questa riserva, perché nell'ipotesi di una causa alla banca, nel caso si ritenga che gli interessi di mora applicati siano eccessivamente elevati, tanto da superare la soglia dell'usura, l'istituto di credito sarebbe al riparo da ogni contestazione.

Ciò è quanto ha disposto il Tribunale di Napoli con la sentenza del 4 Giugno 2014.

A parere del giudice napoletano, infatti, in materia di usura bancaria, la natura usuraria del tasso d’interesse, ed in particolare degli interessi moratori, è esclusa ogniqualvolta sia pattuita la clausola di salvaguardia.

Il magistrato onorario, con ordinanza resa nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale veniva eccepito il presunto addebito di interessi usurari in relazione ad un contratto di mutuo, ha evidenziato come l’azione esecutiva può essere bloccato soltanto nel caso si dimostri che, per effetto dell'applicazione di un saggio di interesse usurario, il debitore mutuante abbia corrisposto all'istituto mutuante a titolo di interessi somme non dovute eccedenti l’importo delle rate scadute e non pagate.

La stessa sentenza chiarisce anche un altro importante aspetto sempre in materia di interessi.

La clausola contrattuale presente nel mutuo che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale non rientrerebbe tra quelle che devono essere approvate specificatamente per iscritto. Essa, infatti, non si considera vessatoria.

Questo orientamento era stato già chiarito, in passato, anche dalla Cassazione.

Inutile, quindi, anche in questo caso, appigliarsi a un elemento formale per attaccare il contratto: l’assenza di una seconda firma ad approvazione del saggio di interessi legali non rende nullo il mutuo.

La quasi totalità dei contratti bancari di finanziamento stipulati nella pratica contiene ormai una clausola di salvaguardia, rendendo sempre più aleatorio, per il mutuatario, pensare di vincere il giudizio sull'usurarietà del contratto.

2 Luglio 2014 · Stefano Iambrenghi