Multe e cartelle esattoriali

Ho ricevuto una cartella esattoriale da parte di equitalia con due multe per un complessivo di 1800€. Tali multe sono collegate tra di loro. La prima, per eccesso di velocita' e la seconda per non aver comunicato il nome del conducente. Fin qui so che non posso farci niente perchè non le ho contestate a suo tempo. Sono però andato dai vigili urbani e mi son fatto fare una copia delle ricevute di ritorno.

La prima è stata notificata a mio padre, che poi non mi ha dato (non ho intenzione di far causa a lui per questo), la seconda invece a ignoti.

Sulla ricevuta della seconda raccomandata c'è una firma illeggibile e sopra c'è scritto moglie. Io non ero all'epoca ne fidanzato e tantomeno sposato. Posso far ricorso almeno per la seconda multa (1280€) ma non so come scrivere la motivazione.

Visto poi che a qualcuno il postino deve averla consegnata questa multa posso anche esagerare dichiarandomi parte lesa per pregiudizio di immagine e fissare il danno all'importo della prima multa di 560,00?
Le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli articoli 27 legge numero 689/81 e 206 del codice della strada - come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 8200/2009) e come confermato poi dall'articolo 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo - sono:

1. l’opposizione a sanzioni amministrative ex articolo 23 legge numero 689/81;
2. l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile;
3. l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

L’opposizione ex articoli 22 e 23 Legge numero 689/81

La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

Poiché - secondo la giurisprudenza di merito incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, il Comune convenuto dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione. Sull’a. r. il Servizio P. T. dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell'addetto al recapito.

Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella esattoriale non potrebbe opporre la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell'infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in proposito, impugnando l’atto di accertamento - prodromico a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato - entro 60 gg. dalla notifica.

In caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine è di 30 giorni e ci si puo’ rivolgere al giudice di pace della zona ove è avvenuta l’infrazione.

Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando, per le cartelle esattoriali che riguardano le infrazioni al s., che ci si puo’ rivolgere al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale è viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella è il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa.

Quindi è importante e decisivo verificare sempre, al momento in cui si riceve una cartella di pagamento, anche fosse il primo atto con cui si apprende del procedimento sanzionatorio in corso, l’esistenza e la validita’ della notifica di un verbale di accertamento.

Spesso, anche se non si è materialmente ricevuto l’atto, è possibile che vi sia stata comunque legale notifica dello stesso.

Non solo, è necessario fare copia della relata dell'ufficiale giudiziario per verificare se la procedura di conoscenza legale sia stata effettuata nei modi e nei termini previsti, escludendo altre possibilità che comprendono, ad esempio, la notifica per giacenza postale e quella fatta a terzi autorizzati.

Laddove detta notifica dovesse essere inequivocabilmente viziata, si potra’ procedere all'impugnazione nei 30 giorni dal ricevimento della cartella e, alternativamente, contestare sia il merito della violazione sanzionata, ovvero anche solo i vizi propri della cartella stessa.

L’opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile

L’opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella esattoriale, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.

Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

L’opposizione agli atti esecutivi (ex articolo 617 codice di procedura civile)

Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella esattoriale o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle su esposte opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 codice di procedura civile davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale numero 29/1998, numero 372/97 e numero 239/1997), dal disposto dell'articolo 27 della legge numero 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli articoli 53 e 54 del DPR numero 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

Le procedure ex articolo 615  e 617 codice di procedura civile richiedono sempre patroocinio forense, risultando esse forme ordinarie di opposizione rispettivamente all'esecuzione e agli atti esecutivi.

15 Maggio 2011 · Simone di Saintjust




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