Multe elevate dagli ausiliari del traffico » Il tuo prontuario

Il prontuario delle multe elevate dagli ausiliari del traffico

Gli ausiliari del traffico sono dipendenti comunali, oppure dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi o il trasporto pubblico locale. Hanno il potere di elevare multe per determinate infrazioni al codice della strada.

In questo articolo approfondiremo i poteri e i limiti di questa figura professionale, andando a spaziare tra le competenze e gli ambiti di intervento a cui sono assegnati.

Vi auguro una buona lettura.

Multe elevate dagli ausiliari del traffico - Normativa e introduzione alla figura professionale

L'Ausiliare del Traffico è una figura professionale istituita dall'articolo 17 (commi 132 e 133) della legge numero 127 del 15 maggio 1997 (detta Bassanini bis), e va ad integrare i soggetti a cui sono demandati i servizi di Polizia Stradale compresi nell'articolo 12 (comma 1 lettera e) del Codice

Andando ad interpretare il nostro ordinamento giuridico, si nota che l'articolo 17 comma 132/133 Legge 127 del 15 maggio 1997 attribuisce agli ausiliari del traffico funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni agli Articoli del Codice della Strada che riguardano la sosta.

A seguito dei commi 132 e 133, esistono 2 tipi di Ausiliari del Traffico:

  1. comma 132, che sono gli Ausiliari del Traffico dipendenti Comunali; di società Municipalizzate; di società Miste Pubblico-Private; di Società Private, che hanno compiti di prevenzione ed accertamento solo per le infrazioni in materia di sosta (poi sulla base della distinzione se siano dipendenti pubblici o privati, hanno competenza territoriale estesa a tutto il territorio comunale o solo all'interno dell'area data in concessione);
  2. comma 133, che sono gli Ausiliari del Traffico dipendenti delle società che esercitano il Trasporto Pubblico, che, oltre ad avere le competenze stabilite dal comma 132 (i divieti di sosta), possono anche verbalizzare le infrazioni commesse in materia di circolazione e sosta entro le corsie riservate al trasporto pubblico.

L'articolo 17, comma 132, dell Legge 127/1997, recita: i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese penali.

L'articolo 17 comma 133, della Legge 127/1997, stabilisce che: le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della Legge 8 giugno 1990 N° 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, N° 285.

Successivamente, a distanza di pochi mesi, interviene il Ministero dell'Interno, con la Circolare N° 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 (Titolo: "Articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15.05.1997, n° 127 - Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.") che non solo precisa meglio i limiti e le funzioni degli Ausiliari del Traffico nati a seguito dei commi 132 e 133 dell'Articolo 17 legge 127/1997, ma riconosce agli Ausiliari del Traffico comma 132 dipendenti privati o comunque di società miste e/o municipalizzate la competenza a rilevare e sanzionare le infrazioni in materia di sosta, non solo entro l'area data in concessione ma anche nelle zone limitrofe o di pertinenza dell'area di sosta a pagamento.

Infatti, si legge nella circolare: A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 7, comma 15 e all'articolo 157 commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita Delibera della Giunta Comunale sono state specificatamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento - su strade, piazze, etc. - immediatamente limitrofe ad esse che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano l'utilizzo in concreto da parte degli utenti della strada: solo in tali zone - per relationem - deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata e alla sosta vietata da apposta segnaletica o dalle norme del Codice della Strada.

Infine, interviene l'Articolo 68 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) che conferma la loro natura di Pubblico Ufficiale (già riconosciuta in precedenza dalla Sentenza N° 22862 dell'8 ottobre 1999 emessa dalla XII Sezione del Tribunale di Roma) con potere di Contestazione Immediata, e attribuisce ora anche la possibilità di contestare le Infrazioni al Codice della Strada inerenti all'Articolo 158 del CdS, con potere di rimozione nei casi previsti, e ribadisce all'Avviso di Accertamento da essi compilato la valenza dell'Atto Pubblico ai sensi degli Articoli 2699 e 2700 del Codice Civile con fede privilegiata fino a querela di falso.

Gli ausiliari del traffico - I poteri in materia di contestazione ed accertamento delle infrazioni

Le multe elevate dagli ausiliari del traffico possono concernere solo la violazione delle norme sulla sosta e sulla fermata e comunque solo nelle aree di loro competenza o quelle strettamente limitrofe.

Non tutti gli ausiliari hanno gli stessi poteri in materia di contestazione e accertamento delle violazioni, più precisamente:

  • gli ausiliari dipendenti comunali sono abilitati alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di sosta, su tutto il territorio comunale.
  • gli ausiliari dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono agire solo all'interno delle aree oggetto di concessione: di solito negli spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore blu (a meno che la concessione non riguardi aree più vaste, organizzate in un progetto generale di gestione degli spazi definito nel piano urbano del traffico e della mobilità).
  • gli ausiliari che appartengono al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale, oltre ad esercitare le funzioni di controllo della sosta, sono abilitati anche alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

Gli ausiliari possono essere abilitati anche a disporre la rimozione dei veicoli, ma solo nei casi previsti dalle seguenti lettere del comma 2 dell'articolo 158 del Nuovo Codice della Strada:

  1. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  2. in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, di ciclomotori a due ruote o di motocicli;
  3. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.

Gli ausiliari del traffico - Chi li nomina

Tutti gli ausiliari del traffico sono nominati dal Sindaco con apposita ordinanza, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali.

L'ordinanza del Sindaco specifica se gli ausiliari sono abilitati anche alla rimozione dei veicoli.

Gli ausiliari sono dipendenti del Comune, delle società di gestione dei parcheggi e di quelle esercenti il trasporto pubblico. Il controllo delle norme sulla circolazione stradale, l'organizzazione del servizio e la procedura sanzionatoria amministrativa sono di competenza degli uffici o dei comandi della Polizia Municipale.

Redazione dei verbali di infrazione effettuata dagli ausiliari del traffico

Gli ausiliari redigono verbali dello stesso tipo di quelli utilizzati dalla Polizia Municipale: contengono gli stessi elementi, cambia solo l'intestazione che può recare la ragione sociale e il logo della società di cui sono dipendenti. Gli stampati dei verbali possono essere del tipo tradizionale, oppure prodotti con computer palmare.

La procedura dei verbali degli ausiliari (informazioni, trattamento informatico, pagamenti, spedizione, ricorsi, ecc) è quella, unica, prevista dal Codice della Strada ed è gestita dal Comando di Polizia Municipale. La titolarità e la responsabilità dell'accertamento delle infrazioni rilevate rimane di competenza del personale che l'ha effettuato.

Il ricorso contro le multe elevate dagli ausiliari del traffico

Ci sono due casi in cui potete fare ricorso contro le multe comminate da un ausiliari del traffico.

Primo. Nel preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza, devono esserci i requisiti che evidenziano la sua qualifica e il suo potere. Come verificarlo? Semplice: nel verbale (che non è mai dell'ausiliario, ma del responsabile dell'ufficio accertatore) devono emergere il rapporto di lavoro con la società di gestione e l’abilitazione necessaria a redigerlo. Se manca anche uno di questi elementi, avete ottime probabilità che il ricorso venga accolto.

Secondo. L’ausiliario può consegnarvi una specie di preavviso d’infrazione, non il verbale stesso: questo vi verrà inviato a casa dall'ufficio accertatore. Invece, se l’ausiliario vi consegna il verbale, fate ricorso.

Facsimile di ricorso in opposizione a multa elevata da ausiliario del traffico

Di seguito un facsimile di ricorso, nel caso un ausiliario vi multasse per sosta irregolare su un marciapiede, non funzionale al posteggio dato in concessione.
Ufficio Del Giudice di Pace di Città

ex articolo 204 bis s.

Ill.mo sig. Giudice,

ricorre: Rossi Mario nato a XXXXX il XXXX e ivi residente in Via XXXXX numero XX, luogo dove elegge anche domicilio ai fini della presente opposizione,

il quale premette ed espone

di avere ricevuto in data 24.12.08, in qualità di proprietario della moto targata XXXXXXX, notifica di accertamento di una infrazione ex articolo 158/1-5 del s. relativa al verbale numero XXXXXXXXX/2008 (all. numero 1) compiuta, secondo quanto sostenuto da un ausiliario del traffico (a ciò autorizzato in base all'articolo 17 della legge numero 127/97) dipendente della ditta XXXXX, il giorno 12.9.08 alle ore 20.42 sulla Via Bonanno in corrispondenza del numero 26 in quanto il motociclo sarebbe rimasto in sosta sull’attraversamento pedonale.

Dal tenore letterale del verbale medesimo, mediante il quale la Polizia municipale di Città richiede adesso il pagamento, in misura ridotta, della complessiva somma di EURO 85,00, si evince che detta violazione non sarebbe stata immediatamente contestata per irreperibilità del trasgressore.

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.

Ciò per i sotto elencati motivi:

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

Violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante la carenza di legittimazione riservata all'ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni. Violazioni in particolare degli articoli 201 s. e di converso dei dettami di cui alla legge numero 127/97.

Un fatto pacifico è che il soggetto ausiliario del traffico in questione è un soggetto dipendente di una Società che esercita il trasporto pubblico e come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 551/09 non avrebbe mai potuto rilevare una simile infrazione in quanto non funzionale rispetto al posteggio dato in concessione. Un simile rilevamento risulta possibile infatti solo in “materia di sosta strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico”.

Quanto appena indicato rappresenta ovviamente un manifesto duplice vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante infatti la carenza di legittimazione riservata all'ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni.

Appare ovvio in sostanza come sempre un simile comportamento risulti lesivo degli articoli 201 s. oltre che dei dettami di cui alla legge numero 127/97 e di converso determini la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.

Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che gli esponenti si riservano di enunciare, col presente atto

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:

1) in tesi, il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;

2) in ipotesi, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, spese legali compensate.

Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'articolo 22 ultimo comma legge numero 689/81, oltre che di ogni riserva in via istruttoria.

Con ossequio.

( Città e data)

——————————-

( Nome e Cognome)

Si produce il seguente allegato:

verbale in originale.

Multe elevate dagli ausiliari del traffico - Orientamenti giurisprudenziali

I poteri degli Ausiliari del Traffico sono stati molto discussi fin dai primi anni di istituzione di questa nuova figura professionale, dando origine a molti ricorsi giudiziari innanzi ai vari Giudice di Pace d'Italia contro gli atti da essi compilati nell'esercizio delle loro funzioni. La Giurisprudenza non è stata sempre chiara e univoca nel tempo, e ha interpellato più volte la Corte di Cassazione per fare chiarezza sulle loro attribuzioni in caso di infrazionI del Codice della strada.

Gli ausiliari del traffico - Prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada

In tema di prevenzione della violazione, la Suprema Corte, con la pronuncia 2817/06, ha sancito che: L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, numero 488, nel prevedere che gli articoli 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, numero 127 s'interpretano nel senso che il conferimento ai cosiddetti "ausiliari del traffico" delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada comprende anche i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, non ha introdotto in materia sostanziali innovazioni, tali da consentire di escludere che tale disposizione abbia effettivamente carattere d'interpretazione autentica, e quindi efficacia retroattiva; pertanto, anche in riferimento al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'eventuale collaborazione prestata in sede di rilevazione e segnalazione dell'infrazione dai predetti soggetti, non investiti di funzioni di polizia, non rende illegittimo l'accertamento contestato al trasgressore dai vigili urbani.

Secondo gli Ermellini, quindi, l’ausiliario è legittimato ad invitare l’automobilista ad acquistare il tagliando e prevenire l’infrazione secondo ex articolo 68 legge 488/99.

Con la sentenza 18186/06, in ambito di accertamento della violazione, i Supremi Giudici hanno stabilito che: Gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, numero 127, integrato e interpretato autenticamente dall'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488.

Da ciò si evince che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada soltanto in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Gli ausiliari del traffico - Inquadramento professionale

La pronuncia della Suprema Corte 18419/06 ha stabilito che ai dipendenti comunali, possono essere conferite, come "ausiliari del traffico", solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta; non compete, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed autonomie locali per il personale non dirigente, avente ad oggetto la revisione del sistema di classificazione professionale, il collocamento nella categoria C a norma dell'articolo 7, comma quarto, del menzionato contratto, non essendo i suddetti dipendenti ricompresi nell'area di vigilanza, come definita dalla dichiarazione congiunta del contratto stesso, per la quale è richiesto un tipo di professionalità caratterizzato da conoscenze professionali specifiche utilizzabili in una pluralità di compiti non predeterminabili in anticipo, requisiti, invece, non riscontrabili in un'attività - come quella dei predetti dipendenti comunali - disegnata dalle norme di legge ad essa relative come attività dal contenuto limitato e sostanzialmente non specialistico.

A parere di piazza Cavour, pertanto, si evince che agli ausiliari del traffico possono essere conferite solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, mentre non compete il collocamento nell`area di vigilanza. Il tipo di professionalita` necessario per l`inquadramento nell`area in questione risulta caratterizzato da conoscenze professionali specifiche, mentre questi requisiti non sono riscontrabili nell'attività dell'ausiliario.

Multe per circolazione nelle corsie preferenziali e per divieto di sosta - poteri e limiti degli ausiliari del traffico

Con la sentenza numero 16777/07, la Suprema Corte ha sancito che: Gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni alle norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone ma non anche dagli ausiliari del traffico.

Secondo i giudici della Cassazione, pertanto, sono nulle le contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico nelle corsie preferenziali. Gli ausiliari possono intervenire sulle violazioni al Codice della strada solo in "materia di sosta".

Sempre in questo ambito, importante la pronuncia 9847/2010, nella quale è stato deciso che: Gli ausiliari del traffico - alla stregua dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, numero 127, integrato ed interpretato autenticamente dall'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 - sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all'articolo 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell'attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo. (Fattispecie relativa all'accoglimento del ricorso di un privato, con conseguente annullamento del verbale impugnato, in un caso in cui era stata rilevata un'infrazione al codice della strada per circolazione in area riservata ai mezzi pubblici, senza, però, che fosse stata riscontrata dalla convenuta P.A. l'effettiva qualifica dell'ausiliario accertatore e la legittimità della sua nomina).

Secondo la Cassazione, quindi, sono nulle le multe rilevate dagli ausiliari del traffico che contestano la circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici. Non solo: il personale senza divisa a cui può essere concesso tale potere sanzionatorio deve essere scelto solamente tra il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, e la loro nomina deve risultare da un procedimento amministrativo interno che, a richiesta di parte, deve essere esibito nel processo in cui viene contestata la contravvenzione.

Poteri e limiti degli ausiliari del traffico - sosta abusiva nelle strisce blu

In tema di di multe per sosta su strisce blu, gli Ermellini, con la pronuncia 20291/2008, hanno stabilito che: Gli ausiliari del traffico possono multare i cittadini non solo se non pagano il ticket del parcheggio a pagamento ma anche se la macchina, parcheggiata male fuori dalle strisce blu, è d’intralcio alla sosta degli altri veicoli.
Ciò perché le funzioni che possono essere conferite dai comuni agli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento concernendo la prevenzione e l’accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni conseguenti il mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o ad un pagamento inferiore alla tariffa ma includono la prevenzione e l’accertamento di tutte le infrazioni dalle quali, anche se compiute in aree della concessione diverse dal quelle specificamente individuate per la sosta, siano derivati un intralcio all'esercizio del parcheggio o la violazione della sua regolamentazione e, in particolare, l’inosservanza dell'articolo 157 del codice della strada, il quale dispone che nelle zone di sosta, all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica esistente.

Pertanto, La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito che tra le competenze dell'ausiliario del traffico vi è anche quella di multare le auto che sono parcheggiate male fuori dalle strisce blu che sono di intralcio all'ingresso degli altri veicoli.

Sempre in materia di sosta vietata, è bene ricordare anche la sentenza 551/09, con la quale i Supremi Giudici hanno stabilito che: Gli ausiliari del traffico non possono multare i motoveicoli in sosta sui marciapiedi. Ciò perché le funzioni per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi riguardano solo le violazioni in materia di sosta e limitatatamente alle aree oggetto di concessione.

Da ciò si evince, che un ausiliario del traffico, non ha potere di effettuare multe a scooter parcheggiati sui marciapiedi.

Gli ausiliari del traffico - Soggetti privati o pubblici?

Con la pronuncia 22676/09, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, ha stabilito che: Gli ausiliari del traffico che sono dipendenti del comune e non di società private possono multare per divieto di sosta anche fuori dalle strisce blu. Infatti non sono soggetti a limitazioni delle funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta dal momento che, nell ambito del territorio del comune, non trova applicazione il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece, il corrispondente potere dei dipendenti delle società concessionarie.

A parere dei Giudici di Piazza Cavour, quindi, vi è un importante distinzione tra ausiliari del traffico che sono dipendenti pubblici (comune) e dipendenti privati (aziende). I primi possono effettuare multe per divieto di sosta anche al di fuori delle strisce blu. Mentre i dipendenti privati, non hanno questo potere.

Multe elevate dagli ausiliari del traffico - Considerazioni finali

Come abbiamo già visto, ci sono volute leggi, circolari e sentenze della Cassazione per arrivare a stabilire che, quando si parla di ausiliari del traffico, si tratta di pubblici ufficiali, indipendentemente se siano legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico oppure privato: i loro atti hanno la stessa validità di quelli della Polizia.

Come se non bastasse, sovente i sindacalisti avanzano l’ipotesi che gli ausiliari guadagnano anche in base al numero di multe date: sarebbero quindi incentivati a sanzionare.

E ancora: specie al Sud Italia (ma sempre di più anche a Roma), l’automobilista è costretto a pagare la sosta due volte: una prima all'ausiliario che svolge regolarmente la propria mansione; una seconda ai parcheggiatori abusivi, anche nelle zone con le strisce blu.

Un altro guaio è dato dal numero sempre più basso di parcheggi liberi.

Gli automobilisti sono costretti a sostare nelle aree blu, a pagamento. Ed eventuali infrazioni vengono rilevate proprio dagli ausiliari: raramente ci pensano i Vigili stessi. Così l’ausiliario, pur non avendo responsabilità, viene spesso visto come l’”esattore” delle strisce blu.

Però quelle zone di sosta a pagamento dovrebbero nascere soltanto se ci sono anche aree per il parcheggio gratuito. Tutti conoscono la realtà: ormai è un’invasione di strisce blu. Il Codice della strada fa sì un’eccezione: le strisce blu possono comunque esserci purché sorgano in un’area di rilevanza urbanistica. Ma qui nasce un’altra e più delicata questione: chi stabilisce se l’area sia di rilevanza urbanistica? Il Comune stesso. Che così ha la possibilità, grazie a continue eccezioni, di creare strisce blu in grande quantità. All’inizio, si vedevano soltanto nei centri storici, ma ora stanno invadendo anche le periferie delle città.

Senza dimenticare che ci sono diverse strisce blu pericolose, perché disegnate agli angoli della strada oppure in modo da restringere la carreggiata: in entrambi i casi, il Codice della strada lo proibisce.

25 Giugno 2013 · Giuseppe Pennuto


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