Multa con verbale con difetto di notifica per errore residenza

Verbale di multa

Al mio vecchio indirizzo di residenza è stato notificato un verbale di multa.

La mia residenza era cambiata già da tempo alla data in cui è stata commessa infrazione.

Notifica verbale di multa al vecchio indirizzo di residenza

In casi come questi, se la notifica non è stata effettuata nelle mani di un congiunto (o di un parente) che occupava al momento la sua vecchia residenza, conviene attendere la notifica della cartella esattoriale e poi ricorrere per difetto di notifica del verbale di multa.

21 Novembre 2012 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Multa con verbale con difetto di notifica per errore residenza”

  1. paola151 ha detto:

    Buongiorno,
    5 anni fa ho cambiato residenza e comune da quella dei miei genitori da altro indirizzo di comune diverso. Ho letto che le notifiche ricevute al vecchio indirizzo di residenza, dopo il 2006 hanno validità se effettuate entro 30 giorni dal cambio di residenza.

    Oggi mia mamma ha firmato una raccomandata A/R per una notifica di multa.

    Stando alla dichiarazione di cui sopra, la multa è nulla? Cosa devo fare?

    Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Secondo i giudici della Corte di cassazione non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioe’ a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da’ affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza.

      Cio’ anche se nella relata di notifica viene assegnata alla madre del destinatario la qualifica di convivente, qualora il destinatario dimostri che alla data della consegna dell’atto egli gia’ risiedeva in luogo diverso da quello in cui e’ stata eseguita la notifica.

      Può presentare ricorso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!