Multa notificata a vecchio indirizzo di residenza

Arrivata una cartella di pagamento per una multa notificata ad un indirizzo di residenza che non era più il mio

Mi è arrivata una cartella di pagamento per una multa, notificata ad un indirizzo di residenza che non era più il mio, e il postino mise sconosciuto.

Questo vecchio indirizzo risultava al pra o nella carta di circolazione. Dopo un mese l'hanno inviata direttamente all'albo pretorio, e io non ho mai ricevuto nulla. Ma è corretta questa procedura? Non potevano fare una ricerca e inviarla all'indirizzo di residenza?

Non è valida la notifica della multa all'indirizzo ottenuto dal PRA qualora il destinatario abbia cambiato residenza

A partire dal 4 luglio 2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni in virtù dell'entrata in vigore del d.

l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica ... .

Pertanto, dopo la data indicata, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione.

Quindi, se il verbale si riferisce ad una infrazione commessa dopo il 4 luglio 2007 e se la notifica al vecchio indirizzo è stata effettuata dopo trenta giorni dall'avvenuta variazione anagrafica, lei potrà ricorrere al Giudice di Pace contro la cartella di pagamento, ex articolo 615 del codice di procedura civile, perché non le è mai stato notificato l'atto presupposto - ovvero il verbale di accertamento della violazione.

Manca, infatti, un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo non essendo mai stato notificato il verbale di accertamento di violazione al codice della strada richiamato nella cartella di pagamento.

Due ultime precisazioni vale le pena di fare.

1) La data di avvenuta variazione della residenza anagrafica non è quella in cui ci si reca a chiedere il trasferimento. Ma quella in cui l'ufficio anagrafico, dopo i dovuti accertamenti, procede, dandone comunicazione scritta all'interessato, a registrare la nuova posizione.

2) E' irrilevante che l'indirizzo per la notifica sia stato rilevato al PRA. Infatti, non è valida la notifica della multa all'indirizzo ottenuto dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) qualora il destinatario abbia cambiato residenza. Questa la motivazione della sentenza 18049/2011 della Corte di Cassazione.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il terzo comma dell'articolo 201 del codice della strada - laddove prevede che le notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione - è suscettibile di interpretazione.

Nel senso che la validità della notifica non deve intendersi fondata sul semplice tentativo effettuato presso uno dei luoghi risultanti dalla carta di circolazione, ma al contrario deve basarsi sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario.

Pertanto, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notifica, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge, ex articolo 140 del codice di procedura civile.

24 Settembre 2012 · Chiara Nicolai