Multa non notificata correttamente? » Non va pagata

La normativa vigente specifica esattamente quali sono i termini precisi entro i quali il verbale di multa deve essere notificato al trasgressore. Qualora la notifica non fosse conforme alle disposizioni legislative, la sanzione non va onorata.

Il verbale di multa, redatto senza contestazione immediata, deve essere notificata presso l’abitazione del trasgressore entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

Nel dettaglio, è necessaria la notifica al trasgressore della copia del verbale di multa indicante gli estremi esatti dell'infrazione commessa, nonché i motivi per i quali quest’ultima non è stata immediatamente contestata.

Se il destinatario non viene trovato presso l’abitazione o presso il luogo in cui svolge la propria attività lavorativa, il verbale deve essere consegnato a una persona della famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Qualora anche le persone indicate fossero irreperibili, solo in quel caso, la copia del verbale può essere consegnata al portiere dello stabile.

Come noto, la notifica del verbale di multa può avvenire anche per posta, tramite la spedizione di una raccomandata.

Se la posta viene ricevuta e firmata da una persona che solo occasionalmente si trova nell'appartamento del destinatario, la notifica è come se non fosse mai avvenuta.

Deve trattarsi, infatti, di un familiare convivente o addetto abitualmente alla casa.

La mancata notifica dei verbali entro il termine di novanta giorni e secondo le regole appena descritte, fa estinguere l’obbligo di pagare la multa.

Di conseguenza l’ingiunzione di pagamento successivamente notificata al trasgressore è nulla per mancanza del presupposto del pagamento stesso.

È quindi possibile chiedere ad Equitalia lo sgravio della cartella riguardante la multa non regolarmente notificata.

3 Luglio 2014 · Giovanni Napoletano