Multa pagata in misura ridotta » Escluse le spese postali: dietrofront della Cassazione

Quante volte è capitato: si sbagliava per pochi euro il pagamento della multa e ci si ritrovava con una cartella esattoriale di centinaia di euro. Ma non era la classica cartella esattoriale pazza.

Il Codice della strada, infatti, stabiliva che, se il pagamento non era completo fino all'ultimo centesimo, valeva solo come acconto e quindi, se non si capiva l'errore e si rimediava entro 60 giorni, scattava il raddoppio previsto come per chi non pagava affatto la multa.

Una storia assurda e datata, spesso denunciata, ma che aveva lasciato le istituzioni nella più totale indifferenza.

Ma ora, una pronuncia della Corte di Cassazione, pare aver rivoluzionato la questione.

Con la sentenza 9507/14, infatti, gli Ermellini hanno chiarito che chi paga bene la sanzione e sbaglia solo perché si perde nella giungla delle spese di accertamento e notifica va considerato in regola.

Il caso su cui hanno deciso i giudici è di quelli estremi: una cartella di 150,82 euro per non averne pagati 3,25.

Questa, era la spesa sostenuta dalla Polizia municipale di Lucca per inviare la raccomandata con cui il destinatario del verbale veniva avvisato che c’era stato un mancato recapito e il plico tornava all'ufficio postale, dove si considerava notificato dopo 10 giorni di giacenza.

Come accennato, questi sono casi tutt'altro che rari.

Purtroppo, la complessità e varietà delle procedure di notifica non consentiva di determinare a priori le spese, tanto che, in alcuni casi, molti corpi di polizia allegavano ai verbali più bollettini postali, con spese differenti secondo il caso.

Questo non aiutava il debitore, che, sbagliando il pagamento, poi, si vedeva, come spiegato, recapitare cartelle esattoriali sproporzionate rispetto alle irrisorie cifre del mancato onere.

Ma, con la sentenza citata, la Cassazione ha cambiato le carte in tavola.

Piazza Cavour, infatti, si è ispirata all'articolo 203, comma 3, che dà titolo esecutivo al verbale quando non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, quello dell'importo minimo della sanzione, possibile entro 60 giorni.

A loro parere, esso non comprende le spese, né postali né di accertamento, e per i giudici è contro il principio di legalità ritenere che le comprenda, andando oltre l’interpretazione letterale.

Inoltre l’estensione alle spese equipara chi non paga affatto a chi ha solo sbagliato il versamento.

Dunque, in teoria, d’ora in poi, le amministrazioni potranno solo recuperare, in separata sede, le spese non pagate.

7 Maggio 2014 · Giuseppe Pennuto