Impugnazione di una multa » L’amministrazione non si costituisce in giudizio? La sanzione è prescritta!

Se l'ente pubblico non si costituisce in giudizio davanti al giudice di pace, qualora sia in corso un procedimento di impugnazione contro un verbale di multa, la prescrizione non si interrompe, e la sanzione non deve essere onorata anche in caso l'automobilista abbia torto.

Buone nuove per l’automobilista che impugna una multa per violazione del codice della strada.

Infatti, anche se in giudizio viene rigettato il ricorso alla multa, può intervenire la prescrizione se l'ente pubblico non si è costituito davanti al giudice di pace.

Avete sentito bene: qualora l’amministrazione non si costituisca in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso da parte della cancelleria, la sanzione si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data della notifica del verbale.

Ad esempio, nel 2010 viene notificata e successivamente impugnata una multa davanti al giudice perché, a parere del presunto trasgressore, vi sarebbe stato un errore di valutazione da parte dei vigili urbani.

L’Amministrazione Comunale, però, non si costituisce e nel 2016 il ricorso, davanti al magistrato ordinario, viene rigettato.

In questa fattispecie, l'automobilista non deve pagare comunque la multa.

Perché tale ipotesi si realizzi è bene fare attenzione, al termine della causa, a contare con precisione quanto tempo è intercorso dall'inizio del procedimento.

Se, invece, l’amministrazione si costituisce, la prescrizione è interrotta per l’intera durata del processo, e dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva decorre un nuovo periodo di prescrizione.

11 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi