Multa photored senza contestazione immediata » Via libera

Via libera alla multa con il photored all'automobilista indisciplinato che passa col rosso.

E' quanto ha sancito il Tribunale di Lecce il quale, con la sentenza 1261/13, ha stabilito che: In tema di violazioni del codice della strada, con riferimento al caso di infrazione riconducibile all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, l’indicazione nel verbale notificato di una delle ragioni indicate dall'articolo 384, lettera b) del Dpr 495/92 rende legittimo il differimento della contestazione, e con esso il verbale e l’irrogazione della sanzione, senza che in proposito il giudice del merito abbia alcun margine di apprezzamento circa la possibilità concreta di contestazione immediata.

Quindi, a parere del giudice Paolo Moroni, inutile invocare l’obbligo di contestazione immediata dell'infrazione se il verbale contiene un riferimento all'articolo 384 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, cosa che rende “ipso facto” legittimo il differimento dell'addebito al trasgressore.

Multa photored senza contestazione immediata » Il fatto

Nel caso in questione un trasgressore, passava con il rosso ad un semaforo, e veniva fotografato dal Photored.

La foto, scattata dall'apparecchio, immortalava l’automobilista dalla guida sportiva mentre attraversava l’incrocio ben 9 secondi dopo che era scattato il rosso.

L'uomo, non soltanto perdeva 6 punti sulla patente, ma si vedeva pure sospendere la licenza di guida per il fatto che si trattava della seconda violazione in due anni.

Ma l'automobilista, ricorreva al giudice di pace per contestare la multa, sostenendo che non fosse avvenuta la contestazione immediata.

Perdeva, però, il ricorso e si appellava al Tribunale di Lecce.

Ma anche qui, il giudice d'appello, sostiene che l’opposizione alla multa non ha alcun margine per escludere l’impossibilità di contestare immediatamente l’infrazione al multato, sostenendo ad esempio che sarebbe stato astrattamente possibile organizzare il servizio di polizia municipale in modo da fermare il veicolo “incriminato”.

A tagliare la testa al toro è il riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 384 del Dpr 495/92, che comprende anche l’attraversamento dell'incrocio con luce semaforica rossa.

L’apparecchio, inoltre, risulta omologato dal ministero dei Trasporti e non ha bisogno di taratura periodica.

Al trasgressore, quindi non resta che pagare al Comune anche le spese del secondo grado di giudizio.

Vittoria totale, quindi, per il Comune del capoluogo salentino che ha installato l’apparecchio Traffiphot III Sr-Photored V per regolare gli incroci più strategici.

24 Aprile 2013 · Gennaro Andele


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