Multe per omessa revisione periodica del veicolo o circolazione senza copertura assicurativa RC auto – Serve la contestazione immediata

Come noto, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione periodica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

Anche chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa da euro 841 a euro 3.

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Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative vigenti, l'eventuale infrazione di omessa revisione periodica del veicolo o di circolazione senza copertura assicurativa per la responsabilità civile auto, può essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente con l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tuttavia, allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in. modalità automatica per l' accertamento della omessa revisione o per l'assenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile auto sul veicolo circolante.

Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura secondo la quale chiunque sia ritenuto responsabile dell'omessa revisione periodica del veicolo, o di circolazione senza copertura assicurativa per la responsabilità civile auto, venga invitato a presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento della violazione.

Infatti, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati, è possibile accertare la violazione sull'omessa revisione periodica del veicolo, o per la circolazione senza copertura assicurativa per la responsabilità civile auto, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata. Procedura, questa, necessaria per poi, a seconda delle situazioni, invitare il trasgressore a presentarsi agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento della violazione.

Si tratta dei contenuti con i quali si articola il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornito in data 3 giugno 2016 (protocollo 3311).

23 Giugno 2016 · Giuseppe Pennuto