Multa già pagata? » Niente risarcimento danni dall’assicurazione

In tema di sinistri stradali, il pagamento della multa per violazione del codice della strada, anche se quest’ultima è considerata (o si scopre essere successivamente) illegittima, impedisce la possibilità di ottenere il risarcimento danni dalla propria assicurazione.

Se siete incappati in un incidente stradale e pensate di stare nella ragione, occhio a non pagare troppo frettolosamente l’eventuale multa che vi è stata comminata.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, chi effettua il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, della multa riconosce la propria responsabilità.

Da ciò derivano due fondamentali conseguenze.

La prima è, come noto, che il responsabile non potrà più impugnare il verbale contenente la multa: ciò non potrà essere fatto ne davanti al giudice di pace ne davanti al prefetto.

Pertanto, anche se l'immediato pagamento avviene al solo scopo di evitare l’inizio di un’azione esecutiva da parte del Comune, o il fermo amministrativo, ogni possibilità di fare ricorso viene cancellata con il pagamento della contravvenzione.

Ma c'è un altro problema: l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore, infatti, gli impedisce di avanzare eventuali richieste di risarcimento danni, sia in via stragiudiziale che in causa, nei confronti dell'assicurazione, per l'avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada.

In parole povere, qualora si paghi la multa, anche nel caso si riveli successivamente illegittima, è precluso all'automobilista la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia.

L’acquiescenza, infatti, comporta, a norma di legge, l’assunzione di responsabilità da parte del presunto trasgressore.

In questi casi il giudice dovrà, quindi, rigettare, sin dal principio, l’eventuale causa con la richiesta di risarcimento danni.

16 Aprile 2014 · Eleonora Figliolia




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!