Minorenne guida senza casco? » La multa la paga il genitore

Il genitore paga la multa del figlio minorenne che gira in motorino senza casco.

In caso di violazione commessa da minore, infatti, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti.

Nel verbale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione a essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Questo, riassunto brevemente, il parere della Corte di Cassazione espresso con la sentenza 26171/13.

Commenti sulla sentenza in merito alla multa comminata al genitore del trasgressore minorenne

Con la sentenza in esame gli Ermellini hanno accolto il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il ricorso era stato proposto contro la decisione del Tribunale di Catania che aveva annullato una multa comminata dalla Guardia di finanza per l’infrazione del codice della strada (guida del ciclomotore senza casco protettivo) e il provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo.

Il verbale era stato annullato perchè indicava erroneamente come trasgressore il padre del giovane, e non il giovane stesso.

La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte territoriale ritenendo che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non ha compiuto diciotto anni.

In questo caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Dunque, a parere degli Ermellini, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore.

Insomma, il genitore deve essere indicato quale trasgressore non della norma del codice della strada come autore materiale del fatto, ma per la violazione del dovere di vigilanza in virtù della potestà sul minore.

26 Novembre 2013 · Gennaro Andele