Multa » Se manca l’indicazione del minimo e del massimo edittale della sanzione è comunque valida

E' comunque legittimo il verbale di multa che manca di minimo e massimo edittale sanzionatorio.

Infatti, la mancata indicazione nel verbale del minimo e del massimo edittale della sanzione, prevista dal codice della strada, da comminare, sono irrilevanti rispetto a un quantum sanzionatorio che dovrà essere applicato dal prefetto, al quale possono essere formulate le deduzioni del caso, ed il cui provvedimento è impugnabile nei modi di legge.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 4575/2014.

Se nel verbale manca l'indicazione di minimo e massimo edittale la multa è comunque valida

Inutile arrampicarsi sugli specchi: la multa per violazione del codice della strada è valida anche se, nel verbale notificato al conducente, manca completamente l’indicazione del massimo e del minimo della sanzione da comminare.

È sufficiente, infatti, che sia solo indicato l’importo che il multato deve pagare e, da qualche tempo a questa parte, anche l’importo scontato del 30% se pagato nel termine di cinque giorni dalla notifica.

A parere degli Ermellini, la mancata indicazione nel verbale del minimo e del massimo della sanzione da comminare sono irrilevanti rispetto alla sanzione che resta ugualmente valida.

Pertanto, dalla pronuncia in esame, si evince che, nonostante il principio per cui gli atti provenienti dalla pubblica amministrazione devono essere completi in ogni loro parte per consentire così al trasgressore di poter esercitare il proprio diritto di ricorso, ciò non riguarda la forbice delle sanzioni che si potrebbero in teoria applicare: l’importante è specificare unicamente quanto in concreto il multato dovrà sborsare.

4 Marzo 2014 · Andrea Ricciardi