Multa per eccesso di velocità » Illegittima se fatta ad occhio dall’agente

Multa per eccesso di velocita': è illegittima la sanzione se viene fatta ad occhio dall'agente accertatore.

Una multa per eccesso di velocita', se l'infrazione è rilevata solo dall'occhio del vigile, non è valida. Deve, infatti, essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi.

Il Giudice di Pace di Nardò, infatti, ha accolto il ricorso di un automobilista contro un verbale di accertamento che gli contestava la violazione dell'articolo141, c.

3 e c. 8 del Codice della Strada.

In sostanza, il magistrato, con la sentenza numero 10/2014, ha ritenuto nullo un verbale di multa in quanto mancava l’elemento oggettivo poiché, per affermare che il conducente ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in prossimità di intersezione, occorre un rilievo fotografico o altro metodo che non sia il solo occhio dell'agente accertatore.

La decisione è stata presa in linea con la pronuncia della Corte di Cassazione 22881/2009, dove è stato stabilito che sono da ritenere nulle le sanzioni per eccesso di velocita' quando sono basate solo su quello che ha visto l’accertatore. Il vigile può rilevare legittimamente solo l’uso di fari e cinture di sicurezza.

Dalla sentenza emerge, quindi, che un vigile urbano non può elevare multe per alta velocità sulla base della sua percezione soggettiva che, inoltre, nel caso in questione, non era attendibile.

In effetti, la sanzione sarebbe dovuta essere supportata da riscontri oggettivi, in quanto tale violazione doveva essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, avrebbero consentito di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo.

28 Gennaio 2014 · Stefano Iambrenghi