Multa da autovelox o telelaser » Per contraddire i vigili non serve querela di falso

In ambito di multa elevata tramite apparecchiature autovelox o telelaser, non valgono come piena prova le dichiarazioni degli agenti accertatori solo nelle note difensive di causa, secondo cui l’apparecchio era segnalato correttamente.

Come accennato in diversi articoli, le postazioni della polizia, dotate di strumenti di controllo elettronico della velocità, come appunto autovelox e telelaser, devono essere preventivamente segnalate con la dovuta cartellonistica.

Il mancato rispetto di queste regole, rende la multa nulla.

Con la sentenza 3191/14, poi, il tribunale di Torino ha chiarito un altro importante aspetto, il quale potrebbe agevolare la possibilità di proporre ricorso giudiziario.

Per poter intendere a pieno la pronuncia, però, è bene chiarire la questione dal principio.

Di norma, le contestazione redatte dai pubblici ufficiali (polizia municipale, stradale, ecc) sono contraddistinte da una maggiore veridicità rispetto a quelle del cittadino, poiché sono assistite da pubblica fede e costituiscono piena prova.

Le dichiarazioni degli agenti, dunque, non possono essere contestate, se non con un particolare gravoso procedimento denominato querela di falso.

Da ciò si evince che, qualora l’automobilista, presunto trasgressore, voglia contestare gli accertamenti effettuati dal vigile urbano, si trova a dover affrontare due procedimenti: quello, naturalmente, di impugnazione della multa, prima, e quello per querela di falso contro le attestazioni del pubblico ufficiale, poi.

Il doppio processo, come è normale, risulta tutt'altro che vantaggioso per il cittadino.

Ma, a parere dei giudici piemontesi, con la sentenza citata, nel caso l'agente accertatore abbia dimenticato di indicare, nel verbale di multa, il rispetto delle norme in tema di posizionamento dello strumento e sulle ragioni della mancata contestazione immediata, non è necessaria la querela di falso per smentire gli agenti.

Se la legittimità della postazione, infatti, è confermata solo successivamente dai vigili urbani, nel corso cioè del procedimento davanti al Prefetto o nel processo davanti al giudice di pace, con le note difensive, tali dichiarazioni non fanno piena prova.

Con la conseguenza che le affermazioni dell'avvenuta osservanza delle regole di rilevamento elettronico della velocità, contenuta nelle controdeduzioni difensive inviate dalla polizia municipale, non possono essere accolte per difetto di prova.

Il giudice, del resto, è tenuto ad accogliere l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

15 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi