Multa elevata da ausiliario del traffico » Dev’essere specificata la qualifica del verbalizzante altrimenti è da annullare

La multa, per aver sostato senza pagare il parchimetro, va annullata se ad eseguirla è stata un ausiliario del traffico senza qualifica da verbalizzante concesso dalla ditta appaltatrice.

Deve essere annullato il verbale di multa per aver lasciato l’autovettura in sosta omettendo il pagamento se non è specificata la qualifica del verbalizzante, dipendente della ditta appaltatrice: in caso di contestazione, spetta all'ente accertatore provare che la violazione sia stata accertata da un soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che eventualmente il verbale rechi la mera qualificazione dell'operante come ausiliario del traffico.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dal Tribunale di Arezzo con sentenza 1197/2014.

Ancora uno stop ai vigilini meglio noti come ausiliari del traffico: sarebbero nulle o quantomeno contestabili tutte le multe eseguite da questi "funzionari" al di fuori della loro aria di competenza, ovvero le strisce blu.

Da quanto si evince dal verdetto citato, infatti, la multa per aver sostato senza pagare al parcometro va annullata se il verbale lasciato sul tergicristalli, e poi spedito a casa dell'automobilista, non specifica la qualifica del verbalizzante privato, dipendente della ditta appaltatrice.

Ciò perché, in caso di contestazione da parte del multato, l’amministrazione ha l’onere di dimostrare che la violazione sia stata accertata da un soggetto specificamente abilitato a emettere contravvenzioni.

Non si può, quindi, considerare valido il verbale che contenga la sola qualificazione dell'operante come ausiliario del traffico, come purtroppo, nell'assoluta maggioranza dei casi, avviene.

Le ragioni della sentenza nascono nel fatto che, nella specie, la legge 127/1997, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

La norma ha, inoltre, stabilito che i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla suddetta legge 127/1997, disponendo che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti.

Infatti, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, la loro nomina deve avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica da parte del cittadino.

Insomma, poiché è necessaria, da parte del Comune, l’adozione di uno specifico atto amministrativo che conferisca, nominativamente, al singolo dipendente della società privata incaricata della gestione dei parcheggi il potere di accertare le violazioni in materia di sosta, di tale provvedimento va fatta menzione.

E ciò perché non si può ritenere implicita e automatica l’autorizzazione al personale privato ad emettere le multe.

22 Luglio 2014 · Gennaro Andele