Morosità vecchie bollette » Ritorna il corrispettivo C-mor

Morosità vecchie bollette » Ritorna il corrispettivo C-mor

In sintesi, il C-mor funzionava così: quando un cliente moroso nei confronti del suo fornitore di energia elettrica decideva di passare ad un'altra compagnia fornitrice, il primo perdeva lo strumento di persuasione più efficace per tutelare il proprio credito, ovvero il distacco dell'utenza.

Per risolvere il problema, era stato elaborato un sistema indennitario, il quale assicurava al venditore uscente la riscossione di almeno una parte del credito verso il proprio vecchio cliente moroso.

Il meccanismo era congegnato in modo per cui la provvista necessaria al “ristoro” del vecchio fornitore fosse fornita dallo stesso cliente moroso, che si vedeva addebitare in bolletta, dal nuovo fornitore, una somma a titolo di “costo aggiuntivo per il trasporto dell'energia elettrica”, ovvero il corrispettivo C-mor.

C-mor: la sentenza del Tar

Poi, con la pronuncia numero 683 del 14 Marzo 2013, il Tar della Lombardia, Sezione Terza, aveva disposto che doveva essere annullato il provvedimento dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas che aveva introdotto il cosiddetto sistema indennitario c-mor.

Si leggeva, infatti, nella pronuncia che: nella misura di contrasto al fenomeno del “turismo energetico” - vale a dire il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore ( “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito - introducendo obblighi ad hoc in capo al nuovo fornitore l’obbligo di richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente fornitore, con una voce in bolletta denominata C-Mor, dovendosi osservare che non si tratta di un intervento legittimato dalla necessità di ristabilire un contraddittorio paritario mediante atti sostitutivi di un’attività negoziale privata inesistente bensì di una disciplina posta tutta dal lato dell'offerta di servizi: esistono dunque convincenti ragioni per rigettare una linea interpretativa che ritenga di poter trasformare senza limiti l’enunciazione di scopi in poteri nuovi e innominati dell'autorità di regolazione incidenti sull’autonomia contrattuale.

Secondo la sentenza, quindi, doveva scomparire dalla fattura la voce C-Mor voluta dall'authority del settore per mettere fino al turismo energetico e con la quale si imponeva al nuovo fornitore l’obbligo di richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente gestore.

A parere dei giudici del Tar, con la delibera che introduceva il sistema indennitario, l’autorità per l’energia elettrica era andata oltre i suoi poteri.

Nuovo cambio di rotta sul C-mor

Successivamente, l’Autorità è ricorsa in appello e nel frattempo, il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare presentata, ha emesso l’ordinanza numero 2595 del 10/07/2013 che, di fatto, rendeva nuovamente operativo il sistema indennitario bocciato dal Tar Lombardo.

In attesa della sentenza di appello, quindi, la C-MOR rientrava nelle bollette degli utenti morosi.

Se da un lato questo meccanismo è nato per tutelare i venditori, troppo spesso vittime del “turismo energetico” dall'altra penalizza quegli utenti le cui morosità sono generate da contestazioni di fatture considerate per validi e fondati motivi, non congrue e non dovute.

Inoltre, va sottolineato che con l’applicazione di questo indennizzo, rimane comunque in capo all'utente l’obbligo di pagare le fatture insolute: ne consegue che se si ha un debito nei confronti di un gestore, con l’addebito della C-MOR, lo si paga all'incirca raddoppiato.

Sarebbe, sicuramente, più congruo che il vecchio fornitore, una volta incassato questo indennizzo dal gestore che gli è subentrato, provveda a stornarlo completamente dall'insoluto residuo e si appresti a calcolare una nuova fattura sulla quale applicare eventualmente unicamente gli interessi di mora.

Oggi proprio un caso che chiarisce quanto questo meccanismo, sia troppo sbilanciato.

Ad esempio, a fronte di uno scoperto di euro 401,86, viene addebitato un corrispettivo C-MOR di euro 311,91 e l’importo che ancora viene richiesto è rimasto esattamente lo stesso con il risultato che l’utente dovrebbe pagare in totale euro 713,77 e cioè poco meno del doppio dell'insoluto.

20 Febbraio 2014 · Giovanni Napoletano