Da gennaio 2020 se l’inquilino non paga l’affitto è più semplice la procedura per evitare che il canone di locazione non percepito contribuisca a formare reddito imponibile

Di solito, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

La nuova formulazione dell'articolo 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - DPR 917/1986), tuttavia, prevede che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

Le nuove disposizioni hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima del gennaio 2020, resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

In sostanza, la norma modificata anticipa il momento a decorrere dal quale il locatore non deve pagare le tasse se ancora non ha percepito i canoni di locazione previsti dal contratto: egli non dovrà quindi più attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente che il mancato pagamento risulti successivo alla intimazione di sfratto per morosità o dall'atto di ingiunzione per il pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti.

28 Dicembre 2019 · Piero Ciottoli


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