Molestie condominiali » Reato di getitto pericoloso di cose

Molestie condominiali - Non ne posso più

Mi chiamo Riccardo ed abito a Roma. Vivo, purtroppo, al piano terra, in un condominio.

Nel mio giardino, che è molto curato e di cui vado fiero, gli inquilini del secondo piano, gettano regolarmente cenere, avanzi di pasti, e a volte, anche vestiti, di cui pretendono, paradossalmente, anche la restituzione.

Li ho più volte richiamati, ma loro, gente del sud, con fare camorristico, hanno risposto con disprezzo ed indifferenza.

Qualche estate fa, avevo ospiti a cena e mentre mangiavamo fuori in giardino, siamo stati inondati da briciole di pane e scarti vari.

Dopo uno scambio di battute poco cordiali, ho chiamato i carabinieri, ma non è servito a nulla.

Da quel giorno la situazione è addirittura peggiorata.

Ora, non ne posso veramente più e voglio portarli in tribunale.

Posso intentare una causa per molestie condominiali?

Che possibilità ho di vincere?

Risposta » Molestie condominiali - Sentenza Cassazione

Riguardo alla problematica da lei segnalata, c'è una Sentenza della Cassazione che potrebbe aiutarla nel suo scopo.

Una donna è stata condannata, in primo grado ed in appello, per aver gettato cicche, cenere e candeggina verso l'appartamento sottostante.

La condotta, oltre ad essere incivile, è stata considerata anche come reato penale.

Il Tribunale di Palermo il 2 dicembre 2011, infatti, ne aveva sancito la colpevolezza in base agli articoli 81 e 674 del Codice penale per comportamenti lesivi nei confronti di terzi, ed aveva deciso di infliggere alla donna la sanzione corrispondente al pagamento di un’ammenda di 120 euro.

Una sentenza che derivava soprattutto dall'aver considerato l’atteggiamento tenuto dalla condomina un reato a tutti gli effetti, dunque condannabile e punibile.

L’illecito penale in questione, è quello di getto pericoloso di cose, che è punibile in base all'articolo 674 del Codice penale, che recita: Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro

Ma la condomina, non d'accordo, aveva presentato ricorso per Cassazione.

Così, nella sentenza 11 aprile 2013, numero 16459 la III sezione penale della Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna per il reato di getto pericoloso di cose.

Questo, secondo i giudici di piazza Cavour, perchè l'imputata, aveva effettuato molestie ad un'altra condomina, in quanto abitante nello stesso stabile, gettando nel piano sottostante ove si trovava l'appartamento della vittima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.

Anche gli Ermellini, quindi, hanno ritenuto valida la pronuncia di condanna dei giudici di merito, inquadrando a pieno titolo il comportamento della condomina nell'ambito penale.

L’importanza, della sentenza della Cassazione la si può rileggere nella decisione di convertire una condotta generalmente ascrivibile agli illeciti civili in reato di rilevanza penale, sanzionandola dunque con maggiore severità.

Infine, la Corte di Cassazione ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di 1.000 euro.

Quindi, per un ipotetico procedimento, può partire da qui.

In bocca al lupo, e per la prossima, si tenga i vestiti!

17 Aprile 2013 · Marzia Ciunfrini