Fornitura di acqua – A ciascun componente il nucleo familiare del cliente moroso in stato di disagio economico-sociale deve essere comunque garantito il quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, AEEGSI, ha messo nero su bianco, nel documento di consultazione 603/2017/R/idr , i primi orientamenti per la definizione di misure necessarie al contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle procedure di costituzione in mora e alle tempistiche e modalità con cui è possibile pervenire alla sospensione della fornitura nei confronti delle utenze morose disalimentabili.

L'Autorità è, innanzitutto, orientata a prevedere che la sospensione della fornitura possa essere applicata a tutte le utenze morose solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.

Con riferimento alle utenze domestiche residenti morose diverse da quelle economicamente svantaggiate, l’Autorità intende prevedere che la sospensione della fornitura possa essere effettuata soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto dall'’utente relativamente alla fascia di consumo a tariffa agevolata, ossia 50 litri/abitante/giorno.

Nel contempo l'Autorità è orientata a prevedere specifici indennizzi a favore dell’utente finale nei casi di erronea azione per morosità, mancato rispetto da parte del gestore medesimo delle tempistiche previste nell'ambito della costituzione in mora o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora prima della sospensione/riduzione della fornitura. Infine, si intente prevedere la risoluzione del contratto solo per le utenze morose la cui fornitura non possa essere tecnicamente sospesa.

Per quanto attiene le procedure per la gestione della morosità nel caso di utenze condominiali, anche a causa della numerosità delle utenze coinvolte e delle rilevanza dei volumi fatturati, l'Autorità è orientata a ritenere che l'interlocutore del gestore medesimo sia rappresentato dal condominio ovvero dall'utenza condominiale rappresentata dall'amministratore di condominio, a cui andranno pertanto applicate le procedure in materia di messa in mora e sospensione della fornitura previste.

Infine, l'Autorità, nelle direttive finalizzate al contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato, recepirà il disposto dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (GU Serie Generale 241/2016) secondo il quale, in nessun caso e' applicata la disalimentazione del servizio agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno, nonché le utenze relative ad attività di servizio pubblico.

1 Dicembre 2017 · Giovanni Napoletano