Ansia da mendicanti e lavavetri – Il Comune è tenuto a pagare i danni?


I pedoni che domandano (con insistenza) soldi sulla strada comunale possono essere equiparati al tronco caduto sull’asfalto e perciò fuori posto rispetto al di­ritto di circolare dell’automobilista, in modo che il Comune sa­rebbe tenuto alla materiale attività di sgombero della carreggiata da tali pericoli/insidie per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico?

Questo il curioso interrogativo posto alla Corte di cassazione (sentenza 13568/15) da un automobilista che aveva chiesto al Giudice di pace un risarcimento danni di 2500 euro al Comune di residenza per il disagio e l’ansia che gli sarebbero derivati dalla pratica di pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche deam­bulanti con stampella/e, muniti di cartello, marsupio e berretto che, all’altezza di un impianto semaforico da oltre un anno erano soliti chiedere de­naro agli automobilisti.

Il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del giudice amministrativo. ma l’automobilista aveva proposto ricorso prima al Tribunale e poi alla Corte suprema.

Per i giudici di legittimità, l’ente proprietario-custode della strada deve elimi­nare materialmente, senza soluzione di continuità, tutte le insidie ed i pericoli che minacciano le garanzie di sicurezza e di fluidità della circo­lazione veicolare, diversamente si rende inadempiente nei confronti dell’avente diritto (nel caso specifico l’automobilista ricorrente). Tuttavia è del tutto priva di fonda­mento l’equiparazione, tra cose ingombranti e lavavetri all’incrocio o al semaforo dal momento che, quando viene in rilievo un’attività umana espressione di una forma di mendicità e di una “semplice richiesta di aiuto” proveniente da chi si trova in condizioni di povertà, non è pertinente il richiamo al dovere dell’ente proprietario della strada di porre in essere una attività materiale, un mero compor­tamento di “pulizia delle strade”, come recita l’art. 14 del codice della strada.

E’ infatti in gioco, in un tale scenario, un ambito in cui l’azione amministrativa, pur indirizza­ta alla tutela di beni pubblici importanti (l’incolumità pubblica e la sicu­rezza urbana), deve muoversi nel necessario rispetto della dignità della persona umana e dei diritti degli “ultimi”, essendo destinata a risolversi in prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni a coloro che ne sono destinatari.

E, pertanto, concludono i giudici della Corte di cassazione, ai fini dei riparto di giurisdizione va osservato che alla cognizione del giudice amministrativo – giudice del legittimo eser­cizio della funzione amministrativa – sono attribuite le domande di ri­sarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre resta riservato al giu­dice ordinario soltanto il risarcimento dei danno provocato da “compor­tamenti” della p.a. che non trovano rispondenza nell’esercizio di quel potere.

Vedremo come andrà a finire al TAR ed, eventualmente, al Consiglio di Stato.

3 Luglio 2015 · Patrizio Oliva


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!







Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!


Costa sto leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Ansia da mendicanti e lavavetri – Il Comune è tenuto a pagare i danni?Autore Patrizio Oliva Articolo pubblicato il giorno 3 Luglio 2015 Ultima modifica effettuata il giorno 16 Dicembre 2017 Classificato nelle categorie Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)