MAXI Sanzione per Assegno privo della clausola NON Trasferibile
La maxi sanzione per un assegno privo della clausola non trasferibile, per importi facciali inferiori a 30 mila euro, è pari al 10% dell'importo facciale
La maxi sanzione per un assegno privo della clausola non trasferibile, per importi superiori a mille euro, va da euro 3 mila ad euro 50 mila con un minimo di seimila euro, ma è stata introdotta una sanzione proporzionale pari al 10% dell'importo facciale dell'assegno emesso senza la richiesta clausola di non trasferibilità, per violazioni inferiori ai 30 mila euro, se documentate e senza sospetto di riciclaggio, riducendo drasticamente le multe, che prima si aggiravano intorno ai seimila euro di minimo, colpendo spesso i cittadini in buona fede. Sia il correntista 'emittente che il beneficiario possono essere sanzionati.
Infatti, ricordiamo che l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 231/2007, vietava il trasferimento di una somma di denaro pari o superiore a mille euro, a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità. Tale infrazione era punibile, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del citato decreto legislativo, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Ai sensi dell'articolo 65, comma 9 del decreto legislativo 231/2007 la parte responsabile della violazione poteva definire il procedimento amministrativo esistente nei suoi confronti con il versamento di € 6.000 più € 5 per versamento.
Cosa è cambiato dopo la legge 90/2017 e successive modifiche
Adesso, la sanzione ordinaria, per importi minori di 30 mila euro e senza riciclaggio, è pari al 10% dell'importo dell'assegno (ad esempio 100 euro per un assegno da mille euro) e si applica solo se l'uso è occasionale e documentabile, ad esempio per un assegno emesso per l'acquisto di un veicolo o per spese mediche, e non per finalità di riciclaggio.
La sanzione ordinaria, per importi non inferiori 30 mila euro o con sospetto di riciclaggio, va da 3 mila euro a 50 mila euro, con minimo di 6 mila euro, come previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 231/2007.
Prima delle modifiche la sanzione ordinaria, per importi facciali inferiori a 30 mila euro, era pari. come già accennato, ad un minimo di 6 mila euro) e spesso applicata anche a casi di buona fede, suscitando molte proteste.
Chi paga la sanzione?
Come già accennato, sia il soggetto che ha emesso l'assegno privo della clausola "non trasferibile", che il beneficiario dell'assegno (chi l'ha incassato) sono responsabili e pagano la sanzione.
Per un assegno dell'importo facciale di mille euro, ad esempio, chi lo ha emesso paga la sanzione di cento euro, ed altrettanto paga, come sanzione, il beneficiario che incassa l'assegno.
Obblighi per il 2026
Gli assegni di importo pari o superiore a mille euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La sanzione, in violazione di questa norma, si applica sia a chi emette l'assegno sia a chi lo riceve.
È possibile estinguere la violazione mediante il pagamento di una somma in misura ridotta se effettuato entro i termini previsti dalla contestazione.
Per ulteriori dettagli tecnici , è possibile consultare le FAQ ufficiali sul sito del MEF
18 Gennaio 2026