Mantenimento della prole » Regali ai figli non valgono come sostitutivo

Nell'ambito di una separazione personale, i regali fatti alla prole da parte del genitore non affidatario non assolvono dagli oneri dell'assegno di mantenimento

I contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo del mantenimento.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 23017/14.

Il principio espresso dalla Corte è facilmente comprensibile, i regali fatti ai propri figli, più o meno costosi, non possono rientrare nell'importo dovuto all’ex coniuge (affidatario) per il mantenimento della prole.

In particolare, chiariscono gli Ermellini, non è possibile compensare il contributo al mantenimento dei figli coi regali che si decide di fare loro e questo perché i doni sono di per sé considerati un bene voluttuario e, di norma, non corrispondono alle esigenze primarie dei figli.

In parole povere, il dovere del genitore di assicurare alla prole i mezzi di sussistenza deve necessariamente consistere nel mettere a disposizione del genitore cui sono affidati o collocati i figli i necessari mezzi economici, in modo continuativo, regolare, certo e adeguato: le spese di norma non indispensabili non assicurano il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie dei figli.

Quanto detto, tuttavia, non esclude in assoluto la possibilità di una contribuzione autonoma al mantenimento da parte del genitore non affidatario, ma è necessario che vi sia l’accordo in tal senso con l’ex.

11 Settembre 2014 · Genny Manfredi