Mantenimento figlio maggiorenne » Genitore disoccupato comunque obbligato

Dopo la separazione, il genitore, anche se disoccupato, è comunque obbligato a versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.

Questo essenziale concetto è stato concepito dalla Suprema Corte la quale, con la pronuncia 24424/2013, ha stabilito che: In materia di obblighi di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli articoli 147 e 148 Cc, non cessa, ipso facto, con il raggiungimento dalla maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (nella specie, è legittimo l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, ma non ancora indipendente finanziariamente, per il cuoco disoccupato visto che le capacità professionali gli consentono di reperire una nuova occupazione, anche se saltuaria, e far fronte al versamento del contributo).

A parere degli Ermellini, quindi, il genitore disoccupato deve comunque contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ancora senza lavoro, se le capacità professionali gli consentono di reperire una nuova occupazione anche saltuaria e far fronte al versamento del contributo.

Mantenimento figlio maggiorenne: genitore disoccupato comunque obbligato » Caso e considerazioni

Come accennato, il genitore disocuppato deve versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne visto che le capacità professionali gli consentono di reperire una nuova occupazione, anche se saltuaria, e far fronte al versamento del contributo.

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva assegnato alla moglie la casa coniugale e confermato l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento di 300 euro in favore dei due figli maggiorenni ma ancora non indipendenti economicamente.

La sesta sezione civile, in linea con la Corte capitolina, ha ritenuto legittimo tale contributo nonostante l'uomo fosse disoccupato, rilevando che le capacità professionali di cuoco gli avrebbero consentito di reperire una nuova occupazione e far fronte al versamento di tale somma.

Insomma, come precisato dai supremi Giudici, il modesto contributo economico posto a carico dell'ex è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria.

Dunque, il genitore separato e disoccupato resta obbligato al mantenimento per figli maggiorenni ancora non autosufficienti dal punto di vista economico.

Tuttavia, qualora non riesca a far fronte per l’intero al mantenimento stesso, può chiedere al giudice una riduzione dell'assegno dovuto ai figli, provando le effettive condizioni di difficoltà economica.

6 Novembre 2013 · Giuseppe Pennuto